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145326
IDG830601129
83.06.01129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tosi Claudio
La responsabilita' del notaio ex art. 28 n. 1 l. 16 febbraio 1913, n. 89 (orientamenti interpretativi della norma)
Riv. not., an. 36 (1982), fasc. 4, pt. 3, pag. 691-704
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969012
L' art. 28 n. 1 della legge notarile prescrive che il notaio non puo' ricevere atti che siano espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari all' ordine pubblico o al buon costume. Osserva l' A. che il divieto attiene al solo contenuto dell' atto e non ai suoi difetti formali che mai potranno rientrare nell' ambito di applicazione dell' art. 28 n. 1 cit.. Gli atti che hanno dato maggior adito ad incertezze soprattutto in giurisprudenza sono: gli atti rogati in divieto dell' art. 54 del regolamento notarile; la compravendita di beni immobili pignorati; la costituzione di societa' di capitali senza il previsto versamento dei 3/10 di capitale sociale. Conclude il commento l' A. ponendo in luce gli aspetti della responsabilita' del notaio: responsabilita' disciplinare, responsabilita' civile, responsabilita' penale.
art. 28 n. 1 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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