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145327
IDG830601131
83.06.01131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Delmedico Michele
Gli atti espressamente proibiti dalla legge ex art. 28 n. 1 legge notarile
Riv. not., an. 36 (1982), fasc. 4, pt. 3, pag. 713-749
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969012
L' art. 28 ultimo comma della legge notarile stabilisce il divieto per il notaio di ricevere gli atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari all' ordine espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari all' ordine pubblico o al buon costume. L' A. nell' esame di tale disposizione si sofferma in particolare sulle ipotesi controverse: ricevimento di atti costitutivi di societa' di capitali prima che sia stato eseguito il deposito dei 3/10 dei conferimenti in denaro; atti ricevuti senza il preventivo accertamento dell' inesistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; atti rogati senza la stabilita assistenza od autorizzazione: l' art. 54 del regolamento notarile; infine conclude l' indagine soffermandosi sull' art. 28 n. 1 della legge notarile e il testamento pubblico.
art. 28 n. 1 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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