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145331
IDG831000187
83.10.00187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trimeloni M.
Nota a Comm. Centr. sez. XIII 31 marzo 1982 n. 923
Giur. it., s. 7, an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 3, pag. 17-18
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2171; D2175; D2156
Commentando la decisione con cui la Commissione tributaria centrale ha ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 739 del 1981 alla disciplina del contenzioso tributario in tema di condizioni per la rinnovazione dell' atto impugnato davanti alle commissioni tributarie, l' atto viziato da motivazione insufficiente sia rinnovabile (a differenze di quello mancante in assoluto di motivazione), l' A. critica le rigidita' artificiosa di tale contrapposizione e sostiene che la normativa in argomento va ricostruita ed interpretata secondo una logica ed un ordine sistematico. Secondo l' A. - che ricorda al riguardo un' ordinanza di altra sezione della stessa Commissione centrale - il vizio del "difetto di motivazione", preclusivo della rinnovazione dell' atto, va inteso in senso comprensivo sia dell' assenza assoluta sia dell' insufficienza di motivazione.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 13 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739 ord. Comm. Centr. sez. XVI 22 maggio 1982
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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