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145334
IDG831000192
83.10.00192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capolupo Saverio
La motivazione per relationem
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 4, pag. 1178-1186
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02320; D2156
L' A. affronta il problema del particolare aspetto della motivazione costituito dall' eventuale rinvio operato da parte degli organi accertatori alle risultanze di uno o piu' atti redatti in precedenza da funzionari dei singoli uffici o della Guardia di Finanza (c.d. motivazione "per relationem"). Ammesso secondo la teoria generale dell' atto amminitrativo, tale tipo di motivazione e' stato censurato in campo tributario sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza in base al principio che per l' accertamento l' ufficio non potrebbe acquisire automaticamente gli elementi forniti dagli organi verificatori e che sarebbe pertanto richiesta, pena di nullita' dell' atto, la contestuale e analitica motivazione. L' A. dissente da tali critiche, ritenendo che si tratti di un falso problema in quanto la motivazione "per relationem" appare idonea a perseguire la finalita' propria della motivazione in generale (garantire al contribuente la possibilita' di una difesa articolata) e non trova motivi di preclusione ne' nelle risoluzioni ministeriali ne' all' ultimo orientamento della Corte di Cassazione.
art. 24 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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