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145339
IDG831000197
83.10.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abbate Giuseppe
Crediti d' IVA contestati avanti al giudice tributario e loro ammissione del passivo fallimentare
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 5, pag. 1374-1380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23159; D23158; D31362
Premesso che dal sistema normativo di riscossione delle imposte si desume la volonta' legislativa di limitare l' ammissione al passivo fallimentare con riserva ai soli crediti d' imposta, contestati davanti al giudice tributario, esigibili mediante ruoli, l' A. afferma che per quanto riguarda il credito dello Stato per l' IVA e' ammissibile al passivo fallimentare solo l' importo dovuto a norma dell' art. 60 del decreto n. 633 del 1972 a seconda dello stato della vertenza all' atto dell' insinuazione o, quantomeno, della verificazione del credito. L' eventuale richiesta di ammissione al passivo per un ammontare eccedente tale limite va respinta per mancanza di titolo. Circa i crediti dello Stato per gli accessori del credito IVA, l' A. precisa che gli interessi seguono la sorte del credito principale, mentre va senz' altro respinta la domanda di ammissione al passivo fallimentare di pretesi crediti per soprattasse e pene pecuniarie derivanti da accertamento o rettifiche o da avvisi di irrogazione di sanzione nei cui confronti pende ancora contestazione.
art. 113 l. fall. art. 117 comma 2 l. fall. art. 45 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 60 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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