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145342
IDG831000201
83.10.00201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lunelli Roberto
La corretta applicazione del principio di competenza nella determinazione del reddito d' impresa
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 6, pag. 1576-1586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D24043; D2154; D23151; D23154
L' A. precisa che il principio di competenza economica, che implica la massima correlazione possibile tra ricavi e costi inerenti, e' attenuato in campo tributario dai coessenziali criteri fiscali di certezza e determinabilita' oggettiva e va rispettato sia dalle imprese ordinarie sia da quelle minori. La deducibilita' dei costi richiede che gli stessi siano inerenti all'attivita' aziendale, documentati, annotati nelle prescritte scritture contabilie e, per le imprese soggette alla contabilita' ordinaria, imputati al conto profitti e perdite: il mancato rispetto anche di uno solo di tali criteri rende fiscalmente indeducibile il costo e definitivamente perduto ai fini della determinazione delreddito d' impresa. Ricordate le norme relative all' individuazione del periodo di competenza dei "ricavi" e dei "costi", l' A. osserva che il momento impositivo ai fini delle imposte dirette non coincide con quello i fini IVA, in quanto prescinde dal docuemnto e dal fatto finanziario ed attribuice rilevanza ad altre circostanze. Precisato che nelle imprese soggette a contabilita' ordinaria la competenza dei componenti positivi e negativi di reddito si realizza attraverso le scritture contabili di assestamento di fine esercizio e le conseguenti scritture di inizio periodo, mentre per quelle ammesse alla contabilita' semplificata si procede extracontabilmente, l' A. rileva l' opportunita' di annotare i costi di competenza di un determinato periodo d' imposta alla fine delle annotazioni IVA riportate nei registri di quell' anno.
tit. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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