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| IDG831000201 | |
| 83.10.00201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lunelli Roberto
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| La corretta applicazione del principio di competenza nella
determinazione del reddito d' impresa
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| Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 6, pag. 1576-1586
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D23073; D24043; D2154; D23151; D23154
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| L' A. precisa che il principio di competenza economica, che implica
la massima correlazione possibile tra ricavi e costi inerenti, e'
attenuato in campo tributario dai coessenziali criteri fiscali di
certezza e determinabilita' oggettiva e va rispettato sia dalle
imprese ordinarie sia da quelle minori. La deducibilita' dei costi
richiede che gli stessi siano inerenti all'attivita' aziendale,
documentati, annotati nelle prescritte scritture contabilie e, per le
imprese soggette alla contabilita' ordinaria, imputati al conto
profitti e perdite: il mancato rispetto anche di uno solo di tali
criteri rende fiscalmente indeducibile il costo e definitivamente
perduto ai fini della determinazione delreddito d' impresa. Ricordate
le norme relative all' individuazione del periodo di competenza dei
"ricavi" e dei "costi", l' A. osserva che il momento impositivo ai
fini delle imposte dirette non coincide con quello i fini IVA, in
quanto prescinde dal docuemnto e dal fatto finanziario ed attribuice
rilevanza ad altre circostanze. Precisato che nelle imprese soggette
a contabilita' ordinaria la competenza dei componenti positivi e
negativi di reddito si realizza attraverso le scritture contabili di
assestamento di fine esercizio e le conseguenti scritture di inizio
periodo, mentre per quelle ammesse alla contabilita' semplificata si
procede extracontabilmente, l' A. rileva l' opportunita' di annotare
i costi di competenza di un determinato periodo d' imposta alla fine
delle annotazioni IVA riportate nei registri di quell' anno.
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| tit. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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