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| IDG831000204 | |
| 83.10.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Abbate Giuseppe
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| Pendenza dei termini e dichiarazioni fiscali nei casi di fallimento
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| Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 8, pag. 2295-2303
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2151; D230; D23154; D31352
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| Secondo l' A. la nuova disciplina introdotta dalla riforma tributaria
per i casi di fallimento (ispirata per l' imposizione diretta al fine
di evitare la realizzazione di redditi da plusvalenze attraverso una
procedura fallimentare di comodo e per l' IVA all' obiettivo di
evitare l' immissione al consumo di beni detassati con la detrazione
operata dall' impresa fallita) appare lacunosa e carente di
coordinamento con la legge fallimentare. Tralasciando la relativa
problematica, l' A. precisa gli oneri facenti carico al curatore
fallimentare in ordine alla dichiarazione in materia di imposte
dirette e di IVA. La dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione va presentata entro 4 mesi dalla chiusura
del fallimento, mentre quella relativa al periodo compreso tra l'
inizio del periodo d' imposta e la data di dichiarazione del
fallimento va presentata entro 4 mesi dalla nomina, con allegato
conto profitti e perdite. Ai fini dell' IVA il curatore deve
presentare la relativa dichiarazione, entro 4 mesi dalla nomina, in
relazione alle operazioni registrate nella parte dell' anno solare
antecedente alla dichiarazione di fallimento. Per le operazioni
effettuate successivamente all' apertura del fallimento la
dichiarazione finale va presentata entro il 5 marzo dell' anno
successivo alla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione.
Criticando una difforme giurisprudenza, l' A. esclude che il curatore
sia tenuto a presentare dichiarazione relativamente al periodo d'
imposta chiuso prima della dichiarazione di fallimento ed i cui
termini siano ancora pendenti a tale data. Esclude altresi' che in
pendenza dei termini detto obbligo incomba al contribuente-fallito e
ritiene pertanto non sanzionabili i casi di "non denuncia".
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| art. 10 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 74 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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