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145345
IDG831000204
83.10.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abbate Giuseppe
Pendenza dei termini e dichiarazioni fiscali nei casi di fallimento
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 8, pag. 2295-2303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2151; D230; D23154; D31352
Secondo l' A. la nuova disciplina introdotta dalla riforma tributaria per i casi di fallimento (ispirata per l' imposizione diretta al fine di evitare la realizzazione di redditi da plusvalenze attraverso una procedura fallimentare di comodo e per l' IVA all' obiettivo di evitare l' immissione al consumo di beni detassati con la detrazione operata dall' impresa fallita) appare lacunosa e carente di coordinamento con la legge fallimentare. Tralasciando la relativa problematica, l' A. precisa gli oneri facenti carico al curatore fallimentare in ordine alla dichiarazione in materia di imposte dirette e di IVA. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione va presentata entro 4 mesi dalla chiusura del fallimento, mentre quella relativa al periodo compreso tra l' inizio del periodo d' imposta e la data di dichiarazione del fallimento va presentata entro 4 mesi dalla nomina, con allegato conto profitti e perdite. Ai fini dell' IVA il curatore deve presentare la relativa dichiarazione, entro 4 mesi dalla nomina, in relazione alle operazioni registrate nella parte dell' anno solare antecedente alla dichiarazione di fallimento. Per le operazioni effettuate successivamente all' apertura del fallimento la dichiarazione finale va presentata entro il 5 marzo dell' anno successivo alla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione. Criticando una difforme giurisprudenza, l' A. esclude che il curatore sia tenuto a presentare dichiarazione relativamente al periodo d' imposta chiuso prima della dichiarazione di fallimento ed i cui termini siano ancora pendenti a tale data. Esclude altresi' che in pendenza dei termini detto obbligo incomba al contribuente-fallito e ritiene pertanto non sanzionabili i casi di "non denuncia".
art. 10 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 74 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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