Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145355
IDG831000218
83.10.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a circ. min. finanze 2, luglio 1982 n. 62
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 6, pt. 3, pag. 443-444
D2195; D230; D23104; D23114; D23156; D24055
Nel condividere l' avviso ministeriale circa la liceita' dell' attivita' di accertamento e delle relative notifiche tra il 14 luglio 1982 (data di entrata in igore del provvedimento di condono di cui al decreto n. 429 del 1982) ed il 10 novembre successivo (data fino alla quale e' disposta la sospensione dei giudizi in corso e dei termini di impugnativa pendenti al 14 luglio), l' A. ne esamina gli effetti differenziati agli effetti del condono. In tema di IVA o di imposte dirette l' accertamento e' annullabile nel caso in cui il contribuente faccia valere l' opzione tra dichiarazione integrativa e definizione automatica prima della scadenza del termine per l' impugnazione. In materia di altre tasse ed imposte indirette sugli affari, dato il diverso meccanismo del condono, l' accertamento deve essere necessariamente impugnato se e' contestabile l' eventuale questione di diritto con esso provocata.
d.l. 10 luglio 1982 n. 429
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati