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145356
IDG831000219
83.10.00219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarella Francesco
Nota a ris. Min. Finanze 31 luglio 1981 n. 271097
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 6, pt. 3, pag. 446
D23248; D308300
Pur condividendo il pensiero ministeriale circa l' ammissibilita' della richiesta delle formalita' ipotecarie per posta, l' A. ritiene che solo un' espressa disposizione legislativa (e non una semplice risoluzione ministeriale) possa attribuire rilevanza ai fini della tempestivita' alla data della spedizione anziche' a quella in cui la richiesta perviene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Ricordate le norme dettate al riguardo in materia di IVA e di imposte dirette, l' A. rileva che la trascrizione degli atti nei registri immobiliari e' diretta essenzialmente alla tutela della pubblica fede e che il notaio e il pubblico ufficiale ha l' obbligo di curare che la formalita' venga "eseguita" (e non "richiesta") nel piu' breve tempo possibile, con la conseguente sanzionabilita' dell' effettuazione della formalita' dopo 30 giorni dalla data dell' atto ricevuto od autenticato.
art. 37 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 12 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 2671 c.c. art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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