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| IDG831000221 | |
| 83.10.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lizzul Rodolfo
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| Sulla determinazione ai fini del condono dell' imponibile IRPEG
dichiarato ed accertato
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 73-76
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2195; D23073; D23074
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| Ricordato che il provvedimento sul condono del 1982 prevede che le
controversie pendenti, relative alle imposte dirette abolite vengano
definite, su richiesta del contribuente o del sostituto d' imposta,
per un imponibile pari a due terzi di quello accertato dall' ufficio,
l' A. dissente dall' interpretazione ministeriale secondo cui per
"imponibile accertato dall' ufficio" dovrebbe intendersi il maggior
imponibile accertato in sede di rettifica della dichiarazione ovvero
l' intero imponibile accertato in caso di omessa dichiarazione,
essendo irrilevanti l' attuale stadio delle controversie e le
decisioni evntualmente intervenute. Passate in rassegna le norme che
determinano il reddito condonabile nell' ambito dell' imposizione
diretta, l' A. ritiene di poter concludere che l' estinzione della
controversia e' basata sul "reddito imponibile complessivo" e che
pertanto il relativo meccanismo e' applicabile quando dichiarazione
e/o accertamento espongono redditi complessivi imponibili. Nel caso
di accertamenti positivi e dichiarazioni negative dovrebbe assumersi
solo il 60% del reddito positivo accertato, mentre nel caso di
accertamenti e dichiarazioni contenenti solo perdite l' estinzione
della controversia non potrebbe aver luogo, con possibilita' peraltro
di presentare dichiarazione integrativa semplice. Forniti alcuni
esempi di estinzione sulla base del reddito inclusivo di perdite, l'
A. osserva che tecnicamente sarebbe stato preferibile che il condono
avesse investito il reddito netto di periodo, ma che in base alla
lettera e logica del condono non si puo' rifiutare di accogliere per
i soggetti passivi dell' IRPEG il principio del "reddito imponibile
al netto di perdite rilevanti".
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| art. 24 comma 1 d.l. 10 luglio 1982 n. 429
art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
d.l. 5 novembre 1973 n. 660
l. 19 dicembre 1973 n. 823
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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