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145358
IDG831000221
83.10.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lizzul Rodolfo
Sulla determinazione ai fini del condono dell' imponibile IRPEG dichiarato ed accertato
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 73-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2195; D23073; D23074
Ricordato che il provvedimento sul condono del 1982 prevede che le controversie pendenti, relative alle imposte dirette abolite vengano definite, su richiesta del contribuente o del sostituto d' imposta, per un imponibile pari a due terzi di quello accertato dall' ufficio, l' A. dissente dall' interpretazione ministeriale secondo cui per "imponibile accertato dall' ufficio" dovrebbe intendersi il maggior imponibile accertato in sede di rettifica della dichiarazione ovvero l' intero imponibile accertato in caso di omessa dichiarazione, essendo irrilevanti l' attuale stadio delle controversie e le decisioni evntualmente intervenute. Passate in rassegna le norme che determinano il reddito condonabile nell' ambito dell' imposizione diretta, l' A. ritiene di poter concludere che l' estinzione della controversia e' basata sul "reddito imponibile complessivo" e che pertanto il relativo meccanismo e' applicabile quando dichiarazione e/o accertamento espongono redditi complessivi imponibili. Nel caso di accertamenti positivi e dichiarazioni negative dovrebbe assumersi solo il 60% del reddito positivo accertato, mentre nel caso di accertamenti e dichiarazioni contenenti solo perdite l' estinzione della controversia non potrebbe aver luogo, con possibilita' peraltro di presentare dichiarazione integrativa semplice. Forniti alcuni esempi di estinzione sulla base del reddito inclusivo di perdite, l' A. osserva che tecnicamente sarebbe stato preferibile che il condono avesse investito il reddito netto di periodo, ma che in base alla lettera e logica del condono non si puo' rifiutare di accogliere per i soggetti passivi dell' IRPEG il principio del "reddito imponibile al netto di perdite rilevanti".
art. 24 comma 1 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 19 dicembre 1973 n. 823
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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