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145359
IDG831000222
83.10.00222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 29 giugno 1982 n. 3898
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 207-208
D23120; D23126; D23157
Ricordati i precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia, l' A. osserva che la sentenza della Corte di Cassazione secondo cui le somme corrisposte dall' Istituto di credito delle Casse di risparmio alle Casse per il servizio di emissione e pagamento di assegni bancari tratti dalle stesse sull' Istituto hanno natura di interessi derivanti dall' esercizio d' impresa, ed erano pertanto soggette ad IGE, ha rilevanza anche ai fini dell' IVA, in quanto l' asserita natura di interessi comporta l' esenzione dal tributo. In merito ai problemi di ordine transitorio derivanti dal precedente, difforme orientamento giurisprudenziale, l' A. afferma che all' azione di rimborso appare legittimato non l' Istituto committente, ma il prestatore di servizio, cioe' la Cassa di risparmio, soggetto d' imposta e titolare di obblighi e diritti nei confronti del fisco.
art. 3 lett. C d.l. 9 gennaio 1940 n. 2 art. 1 lett. F l. 19 giugno 1940 n. 762 art. 10 n. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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