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145362
IDG831000225
83.10.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pancaro C.
Sul periodo di tassazione della eccedenza del fondo rischi rispetto al limite del 2% ex art. 66 del d.p.r. 597/1953
nota a Ris. Min. Finanze 7 aprile 198i n. 9/935
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 498-499
D23063; D23073; D24043
L' A. dissente dalla tesi ministeriale secondo cui l' eccedenza nel fondo rischi su crediti rispetto al limite del 2% previsto dall' art. 66 del decreto n. 597 del 1973 andrebbe tassata nello stesso periodo d' imposta in cui si verifica, osservando che la norma consente, pur in presenza di un livello del fondo superiore al 2%, l' accantonamento, sia pure nella misura ridotta dello 0,20% (anziche' dello 0,50%) dell' ammontare dei crediti. Se prima dell' accantonamento d' esercizio il fondo e' ad un livello tale che, stanziando le 0,50, viene superato il tetto del 2%, deve comunque essere consentita anzitutto la deducibilita' della quota di accantonamento necessaria per raggiungere il 2%; non potra' poi negarsi la deducibilia' della quota dello 0,20% ammessa per livelli del fondo eccedenti il 2% dei crediti, ma non il 5%. La somma delle due quote, rappresentanti l' accantonamento annuale deducibile dal reddito, non potra' superare il limite massimo posto dal legislatore agli stanziamenti d' esercizio, cioe' lo 0,50% dei crediti a bilancio
art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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