| L' A. dissente dalla tesi ministeriale secondo cui l' eccedenza nel
fondo rischi su crediti rispetto al limite del 2% previsto dall' art.
66 del decreto n. 597 del 1973 andrebbe tassata nello stesso periodo
d' imposta in cui si verifica, osservando che la norma consente, pur
in presenza di un livello del fondo superiore al 2%, l'
accantonamento, sia pure nella misura ridotta dello 0,20% (anziche'
dello 0,50%) dell' ammontare dei crediti. Se prima dell'
accantonamento d' esercizio il fondo e' ad un livello tale che,
stanziando le 0,50, viene superato il tetto del 2%, deve comunque
essere consentita anzitutto la deducibilita' della quota di
accantonamento necessaria per raggiungere il 2%; non potra' poi
negarsi la deducibilia' della quota dello 0,20% ammessa per livelli
del fondo eccedenti il 2% dei crediti, ma non il 5%. La somma delle
due quote, rappresentanti l' accantonamento annuale deducibile dal
reddito, non potra' superare il limite massimo posto dal legislatore
agli stanziamenti d' esercizio, cioe' lo 0,50% dei crediti a bilancio
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