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145365
IDG831000229
83.10.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Ris. Min. Finanze 12 febbraio 1982 n. 721367
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 537-538
D2161; D23240; D305721; D4400
A chiarimento dell' orientamento ministeriale espresso nella risoluzione in rassegna (e conforme ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione), l' A. precisa che nel caso di operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e di mancato adempimento da parte del mutuatario il decreto ingiuntivo ottenuto dall' Istituto finanziatore va assoggettato in sede di registrazione alle normali imposte ipotecarie in quanto "atto giudiziario", anche se al finanziamento e' stato applicato il regime agevolato dell' imposta sostitutiva. L' iscrizione di ipoteca giudiziale eventualemnte ottenuta dall' Istituto in base al decreto ingiuntivo, non costituendo "atto giudiziario" ma atto amministrativo fondato su di un atto giudiziario, rientra nel campo di applicazione dell' imposta sostitutiva.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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