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Documento


145370
IDG831200365
83.12.00365 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cherchi Bruno
Legge di riforma della giustizia militare e Costituzione
Riv. trim. dir. pubbl., (1982), fasc. 4, pag. 1063-1105
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D661
Con intervento non del tutto organico e completo il legislatore e' intervenuto a trent' anni dall' entrata in vigore della Carta con una legge che, nata per evitare il referendum abrogativo di gran parte delle disposizioni di legge in materia di giustizia militare, ha in se' evidenti motivi di insoddisfazione dovuti essenzialmente ai compromessi a cui le forze politiche hanno dovuto sottostare per riuscire, in tempi brevissimi, a varare una normativa che evitasse il ricorso alle urne. Va sottolineato, comunque, come la l. 7 maggio 1981, n. 180 introduca il grado di appello che pone fine ad assurde disparita' e modifichi la composizione dei collegi giudicanti, ove prevede la prevalenza numerica e la attribuzione della presidenza alla magistratura militare, anche se pure qui non si e' voluto aprire le camere di consiglio ai sottufficiali, come pure era previsto non solo nelle proposte di legge ma anche nell' articolato predisposto dalle Commissioni di Difesa e Giustizia. Vero "monstrum" e' la creazione della Procura generale militare presso la Corte di Cassazione che, indubbiamente dovuta ad evidenti equilibri politici, ha tradito il dettato costituzioale e gettato una inquietante ombra su tutta la legge. Infatti la lettera della Carta, ampiamente confermata dall' esegesi dei suoi lavori preparatori, prevede il "riordino" del Tribunale supremo militare in Corte militare d' appello, nel quadro della giurisdizione unica di legittimita' e del superamento della specialita' dell' ordinamento militare, per troppo tempo dominato dalle vetuste concezioni della "giustizia dei capi". Non soddisfacente appare inoltre la tutela dell'indipendenza dei magistrati militari riviata, immotivatamente, alla creazione di un organo di autogoverno che ben poteva essere previsto in questa occasione.
l. 7 maggio 1981, n. 180
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