| Con intervento non del tutto organico e completo il legislatore e'
intervenuto a trent' anni dall' entrata in vigore della Carta con una
legge che, nata per evitare il referendum abrogativo di gran parte
delle disposizioni di legge in materia di giustizia militare, ha in
se' evidenti motivi di insoddisfazione dovuti essenzialmente ai
compromessi a cui le forze politiche hanno dovuto sottostare per
riuscire, in tempi brevissimi, a varare una normativa che evitasse il
ricorso alle urne. Va sottolineato, comunque, come la l. 7 maggio
1981, n. 180 introduca il grado di appello che pone fine ad assurde
disparita' e modifichi la composizione dei collegi giudicanti, ove
prevede la prevalenza numerica e la attribuzione della presidenza
alla magistratura militare, anche se pure qui non si e' voluto aprire
le camere di consiglio ai sottufficiali, come pure era previsto non
solo nelle proposte di legge ma anche nell' articolato predisposto
dalle Commissioni di Difesa e Giustizia. Vero "monstrum" e' la
creazione della Procura generale militare presso la Corte di
Cassazione che, indubbiamente dovuta ad evidenti equilibri politici,
ha tradito il dettato costituzioale e gettato una inquietante ombra
su tutta la legge. Infatti la lettera della Carta, ampiamente
confermata dall' esegesi dei suoi lavori preparatori, prevede il
"riordino" del Tribunale supremo militare in Corte militare d'
appello, nel quadro della giurisdizione unica di legittimita' e del
superamento della specialita' dell' ordinamento militare, per troppo
tempo dominato dalle vetuste concezioni della "giustizia dei capi".
Non soddisfacente appare inoltre la tutela dell'indipendenza dei
magistrati militari riviata, immotivatamente, alla creazione di un
organo di autogoverno che ben poteva essere previsto in questa
occasione.
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