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145406
IDG830601164
83.06.01164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellone Mario, Perduca Alberto
Brevi note su malattie da lavoro e prescrizione del reato di cui all' art. 590 c.p.
nota a Pret. Milano 20 gennaio 1982 Pret. Asti 5 maggio 1982 Pret. Legnano 26 marzo 1982 Pret. Pontassieve 18 febbraio 1982 Pret. Legnano 14 giugno 1979
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 6-7, pt. 4, pag. 473-477
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51856; D701; D541; D50413
Gli AA. affrontano la questione del "tempus commissi delicti" nel caso di lesioni colpose contratte da lavoratori nell' ambiente produttivo, in rapporto all' istituto della prescrizione. A questo riguardo la determinazione esatta del termine iniziale e' spesso problematica, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell' evento lesivo, prima fra tutte la non immediatezza dell' insorgere della malattia e la tendenziale progressione in senso peggiorativo della medesima. Sulla base degli artt. 157, 583 e 590 c.p., gli AA. esaminano le sentenze in nota, in particolare quelle che sul piano della teoria generale del reato, sia pure con alcune diversita', propendono per la riconducibilita' del reato di lesioni colpose allo schema del reato permanente, per cui la consumazione del delitto si ha al momento dell' insorgere della malattia. Secondo gli AA., tuttavia, perche' possa parlarsi di reato permanente, tra l' altro, occorre che il protrarsi dell' offesa sia dovuta alla persistente condotta del soggetto. Nelle ipotesi di lesioni colpose quest' ultimo requisito puo' mancare, essendo proprio delle malattie da lavoro il loro protrarsi anche dopo la cessazione dell' esposizione alla causa patogena, e quindi alla condotta del reo. Il problema resta sempre quello di ancorare il "dies a quo", ai fini della prescrizione, ad un dato del tutto formale ma certo. In questa prospettiva, gli AA. illustrano un' eccezione di illegittimita' costituzionale dell' art. 157 c.p. e degli artt. 131 e 139 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prevedono l' obbligo di denuncia delle malattie da parte del datore di lavoro all' autorita' di Pubblica Sicurezza e di questa all' autorita' giudiziaria.
art. 583 c.p. art. 590 c.p. art. 131 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 157 c.p. art. 139 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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