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| IDG830601164 | |
| 83.06.01164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellone Mario, Perduca Alberto
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| Brevi note su malattie da lavoro e prescrizione del reato di cui all'
art. 590 c.p.
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| nota a Pret. Milano 20 gennaio 1982
Pret. Asti 5 maggio 1982
Pret. Legnano 26 marzo 1982
Pret. Pontassieve 18 febbraio 1982
Pret. Legnano 14 giugno 1979
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 6-7, pt. 4, pag.
473-477
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51856; D701; D541; D50413
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| Gli AA. affrontano la questione del "tempus commissi delicti" nel
caso di lesioni colpose contratte da lavoratori nell' ambiente
produttivo, in rapporto all' istituto della prescrizione. A questo
riguardo la determinazione esatta del termine iniziale e' spesso
problematica, in considerazione delle specifiche caratteristiche
dell' evento lesivo, prima fra tutte la non immediatezza dell'
insorgere della malattia e la tendenziale progressione in senso
peggiorativo della medesima. Sulla base degli artt. 157, 583 e 590
c.p., gli AA. esaminano le sentenze in nota, in particolare quelle
che sul piano della teoria generale del reato, sia pure con alcune
diversita', propendono per la riconducibilita' del reato di lesioni
colpose allo schema del reato permanente, per cui la consumazione del
delitto si ha al momento dell' insorgere della malattia. Secondo gli
AA., tuttavia, perche' possa parlarsi di reato permanente, tra l'
altro, occorre che il protrarsi dell' offesa sia dovuta alla
persistente condotta del soggetto. Nelle ipotesi di lesioni colpose
quest' ultimo requisito puo' mancare, essendo proprio delle malattie
da lavoro il loro protrarsi anche dopo la cessazione dell'
esposizione alla causa patogena, e quindi alla condotta del reo. Il
problema resta sempre quello di ancorare il "dies a quo", ai fini
della prescrizione, ad un dato del tutto formale ma certo. In questa
prospettiva, gli AA. illustrano un' eccezione di illegittimita'
costituzionale dell' art. 157 c.p. e degli artt. 131 e 139 del d.p.r.
30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prevedono l' obbligo di
denuncia delle malattie da parte del datore di lavoro all' autorita'
di Pubblica Sicurezza e di questa all' autorita' giudiziaria.
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| art. 583 c.p.
art. 590 c.p.
art. 131 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 157 c.p.
art. 139 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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