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145413
IDG830601178
83.06.01178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossini Antonella
Previdenza marinara, infortuni e competenza territoriale: un significativo conflitto tra vecchio e nuovo
nota a ord. Trib. Genova 28 aprile 1982 Pret. Genova 30 ottobre 1981
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 111-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D937130; D761; D4193; D40220
L' art. 444 comma 2 c.p.c. adotta, nell' indicare il foro competente, il luogo di iscrizione della nave, per gli addetti alla navigazione marittima. Nella sentenza annotata, si sostiene che nella causa promossa dai superstiti dei marittimi vittime di infortuni sul lavoro, per il conseguimento di prestazioni previdenziali e' competente il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale nella quale risiede l' attore, non essendo piu' applicabile ai superstiti il regime speciale disposto dal citato art. 444 comma 2 c.p.c.. Il Tribunale di Genova, nell' ordinanza annotata, cui il convenuto era ricorso in appello, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 444 comma 2 c.p.c. in relazione all' art. 444 comma 1 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui adotta un criterio di competenza del tutto diverso e convenzionale che trascura l' esigenza di avvicinamento dell' attore al luogo ove il processo deve svolgersi. L' A. sviluppa una serie di riflessioni che concordano con le decisioni annotate, auspicando un rapido intervento riparatore della Corte Costituzionale per eliminare dal nostro ordinamento questo "residuo" corporativo.
art. 444 comma 2 c.p.c. art. 444 comma 1 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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