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| IDG830601178 | |
| 83.06.01178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossini Antonella
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| Previdenza marinara, infortuni e competenza territoriale: un
significativo conflitto tra vecchio e nuovo
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| nota a ord. Trib. Genova 28 aprile 1982
Pret. Genova 30 ottobre 1981
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 8-9, pt. 3, pag.
111-116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D937130; D761; D4193; D40220
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| L' art. 444 comma 2 c.p.c. adotta, nell' indicare il foro competente,
il luogo di iscrizione della nave, per gli addetti alla navigazione
marittima. Nella sentenza annotata, si sostiene che nella causa
promossa dai superstiti dei marittimi vittime di infortuni sul
lavoro, per il conseguimento di prestazioni previdenziali e'
competente il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede
nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale nella quale risiede
l' attore, non essendo piu' applicabile ai superstiti il regime
speciale disposto dal citato art. 444 comma 2 c.p.c.. Il Tribunale di
Genova, nell' ordinanza annotata, cui il convenuto era ricorso in
appello, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell' art. 444 comma 2 c.p.c. in relazione all'
art. 444 comma 1 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui adotta un criterio di competenza del
tutto diverso e convenzionale che trascura l' esigenza di
avvicinamento dell' attore al luogo ove il processo deve svolgersi.
L' A. sviluppa una serie di riflessioni che concordano con le
decisioni annotate, auspicando un rapido intervento riparatore della
Corte Costituzionale per eliminare dal nostro ordinamento questo
"residuo" corporativo.
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| art. 444 comma 2 c.p.c.
art. 444 comma 1 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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