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145414
IDG830601179
83.06.01179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Speciale Renato
Sull' applicabilita' della rivalutazione monetaria ai crediti previdenziali. Una soluzione intermedia: l' art. 1224 comma 2 c.c.
nota a Trib. Genova 10 novembre 1981
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 197-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4193; D761
Nella fattispecie l' attore chiedeva all' INPS, oltre all' assegno di due annualita' di pensione, il pagamento degli interessi per svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2 c.c., a titolo di risarcimento del danno causato dalla ritardata liquidazione, portando a prova del danno il mancato conseguimento di normali tassi bancari. In primo grado il Pretore condannava l' INPS al risarcimento danno per svalutazione in base all' art. 429 comma 3 c.p.c.. In seguito all' appello dell' Istituto assicuratore, il Tribunale decideva in modo conforme al giudice di primo grado per quanto riguarda l' aspetto sostanziale, riconoscendo il diritto agli interessi per svalutazione monetaria, ma non in relazione all' art. 429 c.p.c., bensi' con riferimento all' art. 1224 comma 2 c.c.. L' A. affronta alcuni problemi controversi sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di interessi previdenziali, quindi verifica se sia ammissibile la configurazione del maggior danno da svalutazione monetaria e sulla base di quale disposizione normativa. Ritiene una soluzione equa quella offerta dalla sentenza annotata che ritiene operativo l' art. 1224 comma 2 c.c., qualora l' INPS non dimostri, ex art. 1218 c.c., che l' inadempimento o il ritardo sia determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.
art. 429 comma 3 c.p.c. art. 1224 comma 2 c.c. art. 1218 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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