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| IDG830601179 | |
| 83.06.01179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Speciale Renato
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| Sull' applicabilita' della rivalutazione monetaria ai crediti
previdenziali. Una soluzione intermedia: l' art. 1224 comma 2 c.c.
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| nota a Trib. Genova 10 novembre 1981
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 8-9, pt. 3, pag.
197-204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4193; D761
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| Nella fattispecie l' attore chiedeva all' INPS, oltre all' assegno di
due annualita' di pensione, il pagamento degli interessi per
svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2 c.c., a titolo di
risarcimento del danno causato dalla ritardata liquidazione, portando
a prova del danno il mancato conseguimento di normali tassi bancari.
In primo grado il Pretore condannava l' INPS al risarcimento danno
per svalutazione in base all' art. 429 comma 3 c.p.c.. In seguito
all' appello dell' Istituto assicuratore, il Tribunale decideva in
modo conforme al giudice di primo grado per quanto riguarda l'
aspetto sostanziale, riconoscendo il diritto agli interessi per
svalutazione monetaria, ma non in relazione all' art. 429 c.p.c.,
bensi' con riferimento all' art. 1224 comma 2 c.c.. L' A. affronta
alcuni problemi controversi sulla disciplina sostanziale e
processuale in materia di interessi previdenziali, quindi verifica se
sia ammissibile la configurazione del maggior danno da svalutazione
monetaria e sulla base di quale disposizione normativa. Ritiene una
soluzione equa quella offerta dalla sentenza annotata che ritiene
operativo l' art. 1224 comma 2 c.c., qualora l' INPS non dimostri, ex
art. 1218 c.c., che l' inadempimento o il ritardo sia determinato da
impossibilita' della prestazione derivante da causa ad esso non
imputabile.
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| art. 429 comma 3 c.p.c.
art. 1224 comma 2 c.c.
art. 1218 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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