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Documento


145435
IDG831000293
83.10.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marini Francesco
In tema di prescrizione del diritto dello stato alla riscossione della pena pecuniaria nelle imposte sui redditi
nota a Comm. I grado Rimini 26 ottobre 1981
Dir. prat. trib., an. 53 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 529-532
D230; D2196; D21900
L' A., condividendo la decisione annotata, afferma che la prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria in materia di imposte dirette si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data della presentazione della dichiarazione e non entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
art. 70 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 17 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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