Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145500
IDG830400279
83.04.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pocar Valerio, Ronfani Paola
Il giudice e il divorzio. Un' analisi sociologico-giuridica sull' applicazione della l. 1 febbraio 1970, n. 898
Soc. dir., an. 9 (1982), fasc. 2, pag. 51-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4244; D30126
Questo articolo espone i risultati di una ricerca sull' attuazione della l. 1 dicembre 1970, n. 898, che ha introdotto il divorzio in Italia. La ricerca e' stata preceduta da una rassegna di studi sociologici italiani riguardanti la materia e da un' analisi di diversi modelli di divorzio. Le conclusioni hanno mostrato che il modello di divorzio stabilito dal legislatore italiano e' quello del "divorzio-rimedio" da concedere soltanto quando vengono stabiliti dei motivi oggettivi che non possono essere rifiutati dal giudice. L' obiettivo generale della ricerca e' quello di verificare se la complessa e altamente formalizzata struttura procedurale della legge corrisponda al diritto sostanziale. Piu' precisamente, essa tende a considerare la sfera e l' uso pratico della discrezionalita' giudiziaria attraverso un' analisi di 1695 sentenze di divorzio pronunciate fra il 1971 e il 1979 in quattro Tribunali della zona lombarda. Per questo scopo sono stati esaminati vari dati sulle caratteristiche delle coppie e delle famiglie, sui tipi di matrimonio, la durata dei matrimoni, il contenuto reale delle richieste, i criteri adottati dai giudici per garantire la custodia dei figli e per risolvere questioni patrimoniali. Muovendo dalla principale ipotesi che il ruolo del giudice nelle procedure giudiziarie di divorzio non corrisponde a quello di colui che prende delle decisioni, gli AA. si chiedono se l' evidenza di tale ipotesi corrobori il ruolo dell' avvocato come mediatore nei conflitti matrimoniali, piuttosto che come un tecnico legale. Per ottenere piu' informazioni su questo punto e' stato inviato un questionario a un certo numero di avvocati di Milano. I risultati finali confermano le premesse ipotizzate. In particolare e' stato osservato che la funzione del giudice e' semplicemente quella di controllo legale degli accordi privati conclusi al momento della separazione giudiziaria. Percio' gli AA. esprimono l' opinione che la legge e lo schema procedurale che la rende effettiva salvaguardano, anche attraverso la pratica del divorzio stesso, il principio della stabilita' della famiglia e l' immagine tradizionale del matrimonio.
l. 1 dicembre 1970, n. 898
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati