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| IDG830400279 | |
| 83.04.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pocar Valerio, Ronfani Paola
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| Il giudice e il divorzio. Un' analisi sociologico-giuridica sull'
applicazione della l. 1 febbraio 1970, n. 898
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| Soc. dir., an. 9 (1982), fasc. 2, pag. 51-82
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| F4244; D30126
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| Questo articolo espone i risultati di una ricerca sull' attuazione
della l. 1 dicembre 1970, n. 898, che ha introdotto il divorzio in
Italia. La ricerca e' stata preceduta da una rassegna di studi
sociologici italiani riguardanti la materia e da un' analisi di
diversi modelli di divorzio. Le conclusioni hanno mostrato che il
modello di divorzio stabilito dal legislatore italiano e' quello del
"divorzio-rimedio" da concedere soltanto quando vengono stabiliti dei
motivi oggettivi che non possono essere rifiutati dal giudice. L'
obiettivo generale della ricerca e' quello di verificare se la
complessa e altamente formalizzata struttura procedurale della legge
corrisponda al diritto sostanziale. Piu' precisamente, essa tende a
considerare la sfera e l' uso pratico della discrezionalita'
giudiziaria attraverso un' analisi di 1695 sentenze di divorzio
pronunciate fra il 1971 e il 1979 in quattro Tribunali della zona
lombarda. Per questo scopo sono stati esaminati vari dati sulle
caratteristiche delle coppie e delle famiglie, sui tipi di
matrimonio, la durata dei matrimoni, il contenuto reale delle
richieste, i criteri adottati dai giudici per garantire la custodia
dei figli e per risolvere questioni patrimoniali. Muovendo dalla
principale ipotesi che il ruolo del giudice nelle procedure
giudiziarie di divorzio non corrisponde a quello di colui che prende
delle decisioni, gli AA. si chiedono se l' evidenza di tale ipotesi
corrobori il ruolo dell' avvocato come mediatore nei conflitti
matrimoniali, piuttosto che come un tecnico legale. Per ottenere piu'
informazioni su questo punto e' stato inviato un questionario a un
certo numero di avvocati di Milano. I risultati finali confermano le
premesse ipotizzate. In particolare e' stato osservato che la
funzione del giudice e' semplicemente quella di controllo legale
degli accordi privati conclusi al momento della separazione
giudiziaria. Percio' gli AA. esprimono l' opinione che la legge e lo
schema procedurale che la rende effettiva salvaguardano, anche
attraverso la pratica del divorzio stesso, il principio della
stabilita' della famiglia e l' immagine tradizionale del matrimonio.
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| l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze
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