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145520
IDG831000247
83.10.00247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Filippi Piera
Considerazioni in tema di soprattassa
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 684-714
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21901
L' imprecisione del legislatore per quanto riguarda sia la individuazione sia la relativa diversificazione delle sanzioni pecuniarie e in particolare la soprattassa e' riscontrabile non solo nella normativa antecedente alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma nella stessa legge contenenete le norme generali per la repressione delle violazioni finanziarie e successivamente anche nei decreti di attuazione della riforma tributaria. Dopo aver messo in luce i caratteri generali della soprattassa ne viene esaminata la natura e la funzione soffermandosi in particolare ad analizzare gli aspetti risarcitori e sanzionatori nonche' il carattere tributario della medesima, e le conseguenze che derivano da siffatte qualificazioni. Volendosi mantenere nell' ordinamento entrambe le sanzioni amministrative i decreti della riforma tributaria avrebbero dovuto essere l' occasione per distinguere l' ambito di applicazione della pena pecuniaria e della sopratassa. Si sarebbe dovuto riservare alla pena pecuniaria la funzione di reprimere tutte le violazioni diverse da quelle che determinano un semplice ritardo nella riscossione del tributo esigibile e alla soprattassa la funzione di colpire le ipotesi di tardivo adempimento. Il legislatore invece non ha seguito un univoco criterio nel comminare le due sanzioni: infatti in alcuni casi per le stesse violazioni e' prevista o la pena pecuniaria o la sopratassa, a seconda che si tratti dell' uno o dell' altro tributo, in altri invece vi e', ingiustificatamente, diversita' di trattamento tra le due sanzioni.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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