| 145520 | |
| IDG831000247 | |
| 83.10.00247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Filippi Piera
| |
| Considerazioni in tema di soprattassa
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 684-714
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D21901
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' imprecisione del legislatore per quanto riguarda sia la
individuazione sia la relativa diversificazione delle sanzioni
pecuniarie e in particolare la soprattassa e' riscontrabile non solo
nella normativa antecedente alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma nella
stessa legge contenenete le norme generali per la repressione delle
violazioni finanziarie e successivamente anche nei decreti di
attuazione della riforma tributaria. Dopo aver messo in luce i
caratteri generali della soprattassa ne viene esaminata la natura e
la funzione soffermandosi in particolare ad analizzare gli aspetti
risarcitori e sanzionatori nonche' il carattere tributario della
medesima, e le conseguenze che derivano da siffatte qualificazioni.
Volendosi mantenere nell' ordinamento entrambe le sanzioni
amministrative i decreti della riforma tributaria avrebbero dovuto
essere l' occasione per distinguere l' ambito di applicazione della
pena pecuniaria e della sopratassa. Si sarebbe dovuto riservare alla
pena pecuniaria la funzione di reprimere tutte le violazioni diverse
da quelle che determinano un semplice ritardo nella riscossione del
tributo esigibile e alla soprattassa la funzione di colpire le
ipotesi di tardivo adempimento. Il legislatore invece non ha seguito
un univoco criterio nel comminare le due sanzioni: infatti in alcuni
casi per le stesse violazioni e' prevista o la pena pecuniaria o la
sopratassa, a seconda che si tratti dell' uno o dell' altro tributo,
in altri invece vi e', ingiustificatamente, diversita' di trattamento
tra le due sanzioni.
| |
| | |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |