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| IDG831000254 | |
| 83.10.00254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cicognani Antonio
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| Profili fiscali del contratto di estrazione materiali da cave
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| nota a App. Bologna 22 gennaio 1982, n. 355
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| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 755-767
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D317; D2310; D2315
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| Quando lo sfruttamento di cave si attua attraverso la semplice
vendita del materiale estratto, il relativo contratto, se il dante
causa e' un soggetto IVA, non va sottoposto alla normale imposta di
registro, ma va registrato a tassa fissa; infatti esso riguarda
cessioni di beni mobili, assoggettabili a IVA. Se pero' il contratto
e' stato concluso prima dell' entrata in vigore del d.p.r. 23/12/1974
n. 687 ed il dante causa e' un comune che all' epoca della
conclusione del contratto non gestiva l' immobile con distinta
organizzazione, le relative cessioni di materiali non potevano essere
assoggettate a IVA in quanto difettava la presunzione assoluta dell'
esercizio d' impresa. Per il che il contratto di vendita va tassato
con la normale imposta di registo, e cio' anche per il periodo
successivo all' entrata in vigore del d.p.r. 1974 n. 687. Per l'
individuazione dell' articolo della tar. all. A occorre guardare alla
natura e al tipo dell' effetto e pertanto l' atto de quo deve
scontare l' imposta con l' aliquota 2% (art. 2 tar.). Circa le
imposte sul reddito si insiste su quanto gia' in precedenza affermato
(evidenziando l' infodatezza della contraria opinione ministeriale):
che il corrispettivo realizzato dallo sfruttamento di cave, quale che
sia lo strumento civilistico adottato, non costituisce in alcun modo
reddito essendo esso l' effetto di un disinvestimento patrimoniale.
Ne e' prova la mancanza dei due elementi essenziali per la
configurazione, anche odierna, del concetto di reddito mobiliare: 1)
la novita' della ricchezza (prodotta); 2) la produttivita' (rectius
riproduttivita') della fonte.
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| d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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