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| IDG831000255 | |
| 83.10.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Amatucci Andrea
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| Il ruolo del principio di capacita' contributiva in sede di
interpretazione delle norme che riconoscono agli enti locali somme
sostitutive dei tributi abrogati
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| nota a Cass. sez. un. 9 aprile 1981, n. 4742
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| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 793-803
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2120; D213
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| Le norme di cui agli artt. 1 e 14 della legge delega 9/10/1971 n. 825
ed agli artt. 2, 3 e 12 del d.p.r. 26/10/1972 n. 638 riconoscono agli
enti locali per l' attuale periodo transitorio entrate sostitutive da
quelle da essi riscosse negli anni 1972 o 1973 a titolo di tributi
abrogati. La Corte di Cassazione (ss.uu. 9/4/81 n. 4742) ritiene che
tale riconoscimento risponda all' esigenza di garantire la
continuita' per il periodo transitorio del medesimo flusso di entrate
realizzato in quei 2 anni. Pertanto, ad avviso della Corte, non
spettano somme sostitutive al Comune di Bagnoli Irpino, in quanto
quest' ultimo delibero' di non imporre tributi anche per il 1972 e
1973, in considerazioni delle gravi condizioni economiche della
popolazione. Il contenuto di tale sentenza induce a svolgere le
seguenti considerazioni critiche. Difatti, la normativa in esame
considera le entrate degli enti locali quali conseguenza dell'
esercizio di una potesta' tributaria esercitata prima della riforma
eventualmente dagli enti locali e, successivamente, dallo Stato. La
potesta' tributaria, esercitata dagli enti locali, nel 1972 o 1973,
realizzava un' entrata destinata a finanziare pubblici servizi;
percio' se non era esercitata dall' ente, questo ultimo non prestava
servizi. Invece, durante il periodo transitorio, la potesta'
tributaria e' esercitata dallo Stato nei confronti di tutti i
cittadini anche in relazione alla quota di tributi da distribuire
agli enti locali; percio' tutti versano tale quota e devono godere
dei servizi pubblici corrispondenti, offerti da tutti gli enti
locali. Al rapporto "nessun tributo-nessun servizio", operante nei
confronti del Comune di Bagnoli Irpino nel 1972 e 1973 deve
corrispondere nel periodo transitorio non l' anomalo "tutti i
tributi-nessun servizio", bensi' l' opposto al primo "tutti i
tributi-tutti i servizi".
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| art. 1 l. delega 9 ottobre 1971, n. 825
art. 14 l. delega 9 ottobre 1971, n. 825
art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638
art. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638
art. 12 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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