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145526
IDG831000255
83.10.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amatucci Andrea
Il ruolo del principio di capacita' contributiva in sede di interpretazione delle norme che riconoscono agli enti locali somme sostitutive dei tributi abrogati
nota a Cass. sez. un. 9 aprile 1981, n. 4742
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 793-803
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2120; D213
Le norme di cui agli artt. 1 e 14 della legge delega 9/10/1971 n. 825 ed agli artt. 2, 3 e 12 del d.p.r. 26/10/1972 n. 638 riconoscono agli enti locali per l' attuale periodo transitorio entrate sostitutive da quelle da essi riscosse negli anni 1972 o 1973 a titolo di tributi abrogati. La Corte di Cassazione (ss.uu. 9/4/81 n. 4742) ritiene che tale riconoscimento risponda all' esigenza di garantire la continuita' per il periodo transitorio del medesimo flusso di entrate realizzato in quei 2 anni. Pertanto, ad avviso della Corte, non spettano somme sostitutive al Comune di Bagnoli Irpino, in quanto quest' ultimo delibero' di non imporre tributi anche per il 1972 e 1973, in considerazioni delle gravi condizioni economiche della popolazione. Il contenuto di tale sentenza induce a svolgere le seguenti considerazioni critiche. Difatti, la normativa in esame considera le entrate degli enti locali quali conseguenza dell' esercizio di una potesta' tributaria esercitata prima della riforma eventualmente dagli enti locali e, successivamente, dallo Stato. La potesta' tributaria, esercitata dagli enti locali, nel 1972 o 1973, realizzava un' entrata destinata a finanziare pubblici servizi; percio' se non era esercitata dall' ente, questo ultimo non prestava servizi. Invece, durante il periodo transitorio, la potesta' tributaria e' esercitata dallo Stato nei confronti di tutti i cittadini anche in relazione alla quota di tributi da distribuire agli enti locali; percio' tutti versano tale quota e devono godere dei servizi pubblici corrispondenti, offerti da tutti gli enti locali. Al rapporto "nessun tributo-nessun servizio", operante nei confronti del Comune di Bagnoli Irpino nel 1972 e 1973 deve corrispondere nel periodo transitorio non l' anomalo "tutti i tributi-nessun servizio", bensi' l' opposto al primo "tutti i tributi-tutti i servizi".
art. 1 l. delega 9 ottobre 1971, n. 825 art. 14 l. delega 9 ottobre 1971, n. 825 art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638 art. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638 art. 12 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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