| La L. 23.2.1982, n. 47, ha elevato da 2 a 6 miliardi il limite degli
investimenti in impianti fissi per le piccole e medie imprese
artigiane e industriali delle zone depresse del centro-nord: cio' ai
fini dell' esenzione decennale dall' ILOR di cui all' art. 30, d.p.r.
29.9.1973, n. 601, che rinvia all' art. 8, l. 22.7.1966, n. 614. L'
A. risponde a due quesiti che avrebbero trovato appagante soluzione
nell' indirizzo gia' manifestato dalla Finanza sotto l' imperio della
citata L. 614. Il primo quesito concerne il diritto all' esenzione
decennale per l' impresa nella quale, prima della scadenza del
decennio, venga superato il limite monetario fissato per gli
investimenti in impianti fissi. Il mantenimento dell' esenzione anche
in caso di successivo superamento del limite e', secondo l' A.,
corroborato da un excursus storico (art. 8, l. 29.7.1957, n. 635) e
dalle relative pronuncie giurisprudenziali, dal raffronto dell' art.
8 della L. 614 con il successivo art. 17 e soprattutto dalla ratio
legis che non puo' essere penalizzante per le imprese a piu' rapido
sviluppo. Il secondo quesito riguarda il significato da attribuire
alla locuzione "impianti fissi", che, secono il Ministero, sarebbe
sinonimo di "beni materiali ammortizzabili". L' A. compie una breve
indagine terminologica nell' eonomia aziendale, nel diritto
commerciale e tributario; sulla base dell' interpretazione letterale
e razionale della norma, pur adottando un criterio restrittivo nell'
individuare il contenuto dell' agevolazione, l' A. identifica gli
"impianti fissi" negli "impianti e macchinari" di cui all' art. 2424,
n. 3, dell' attivo, cod. civ., con esclusione dei mezzi di trasporto
interno e dell' attrezzatura varia e minuta.
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