| Nel presente studio vengono esaminati alcuni aspetti attinenti alla
tassazione delle manifestazioni reddituali connesse alla gestione
delle piu' comuni forme di previdenza aziendale. In particolare ci si
sofferma sulle problematiche originate dalle differenti strutture
giuridiche dei fondi di pensionamento aziendale, che condizionano in
modo decisivo tutti i rapporti giuridici da esse dipendenti. Si
distinguono, pertanto, i fondi autonomi, dotati cioe' di autonoma
soggettivita' giuridica, dai fondi costituiti ex art. 2117 Cod. Civ.,
mediante semplice evidenziazione contabile nell' ambito del
patrimonio dell' impresa. Tale distinzione condiziona il trattamento
fiscale dei redditi attribuibili al fondo, che nel primo caso vengono
ad essere tassati autonomamente, mentre nel secondo caso sono
conglobati nel reddito complessivo dell' impresa cui il fondo
appartiene. Ulteriori differenze riguardano la natura giuridica delle
contribuzioni al fondo, che nell' ipotesi del fondo autonomo
acquistano la qualifica di costi accessori a quello di lavoro
dipendente, invece, nell' ipotesi del fondo contabile, devono ridursi
a semplici accantonament i ad un fondo patrimoniale. In entrambe le
ipotesi, comunque, dette contribuzioni devono ritenersi deducibili
dal reddito d' impresa ed irrilevanti ai fini della determinazione
del reddito del fondo di pensionamento. L' ulteriore forma
previdenziale esaminata sotto l' aspetto tributario e' l'
investimento dell' accantonamento per indennita' di quiescenza in
polizze di assicurazione sulla vita dei lavoratori dipendenti. L'
esame procede dall' individuazione della natura giuridica di tale
istituto previdenziale, che si risolve in mero investimento a favore
dei dipendenti di un credito liquido ma non esigibile, costituito
dall' indennita' di quescenza maturata. Tale constatazione porta ad
escludere la natura reddituale dei premi pagati dall' impresa all'
assicurazione e l' assoggettamento a tassazione separata dall'
indennita' di quescenza corrisposta mediante la polizza assicurativa.
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