| L' A. conviene con le conclusioni della Cass. Sez. I, 10.11.1981, n.
5951 sulla diversa operativita' degli artt. 74 e 84 d.p.r. 23.1.1973,
n. 43 sulle leggi doganali. Ritiene, pero', non secondabile l'
affermazione che nella terminologia doganale l' accertamento si
esaurisca nella sola determinazione della base imponibile e che sia
estranea alla fattispecie dell' accertamento la "classificazione"
delle merci e che, conseguentemente, il procedimento di revisione
doganale non sia, a priori, applicabile nel caso di erroneo
inquadramento classificatorio della merce. L' accertamento doganale
ricomprende sia le operazioni di estimazione sia la qualificazione e
classificazione della merce tant' e' che, per l' art. 59 t.u.d., l'
annotazione della dichiarazione, con la quale si perfeziona la
bolletta doganale, titolo per la riscossione, anche coattiva, dei
diritti doganali, puo' essere eseguita solo quando l' accertamento
sia divenuto definitivo. La definitivita' dell' accertamento e'
presupposto di ammissibilita' della "revisione"; l' errore, l'
inesattezza e/o l' omissione, relativi agli elementi presi a base
dell' accertamento, sono presupposto di legittimita' dell' atto di
rettifica. Questo e' il medesimo accertamento purgato degli errori,
delle inesattezze e/o delle omissioni rilevati. La "revisione" non
riapre i termini per la controversia doganale cosi' come non consente
una diversa stima o un diverso apprezzamento degli elementi presi a
base dell' accertamento. Cio' costituisce il limite all' oggetto
della "revisione" in relazione al quale va ricercato se e come la
"classificazione non possa rientrare nella fattispecie del
procedimento di revisione. L' art. 84, comma 2 lett. a), e l' art. 91
t.u.d. individuano una fattispecie di errore di riferimento
normativo, ossia l' errore di individuazione della voce di tariffa
applicabile per l' erronea riconduzione di una fattispecie all' una
anziche' all' altra norma doganale indipendentemente dalla causa
specifica dell' errore medesimo.
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