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145535
IDG831000264
83.10.00264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorenza Salvatore
Rilevanza delle nozioni di "Capacita' contributiva" e di "Capacita' produttiva" nelle imposte di fabbricazione riscosse col "Sistema dell' abbonamento"
nota a Cass. sez. I 13 luglio 1981, n. 4543
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 993-999
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D202; D23140
L' A. annota favorevolmente la sentenza Cass. Sez. I, 13.7.1981 n. 4543 della quale sottolinea il rinvio espresso all' art. 53 della Costituzione quale sollecitazione ad una piu' specifica analisi della rilevanza del principio di capacita' contributiva nel settore delle imposte di fabbricazione. Muovendo dalla fattispecie decisa, relativa all' art. 43 d.l.c.p.s. 3.1.1947, n. 1, istitutivo dell' imposta di fabbricazione sulle fibre tessili e articifiali, poi abrogata, nel 1973, con l' introduzione dell' I.V.A., osserva che, rapportandosi le imposte di fabbricazione alla quantita' dei beni prodotti, tra le nozioni di "capacita' contributiva" e di "capacita' produttiva" sussiste una correlazione di necessaria equivalenza di tal che non v' e' "capacita' contributiva" laddove non v' e' "produzione". Questa correlazione impone, pero', che si accentui la posizione di soggetto passivo del produttore fabbricante, specie per non accentuare il carattere di imposta di consumo delle imposte di fabbricazione. Anche nelle ipotesi di accertamento con il "sistema dell' abbonamento", perche' non rimanga violato il principio di capacita' contributiva, e' necessario che la "base imponibile", presupposto-parametro dell' imposta, rimanga collegata alla quantita' prodotta, e, quindi, ad indici e parametri di reale ed effettiva capacita' produttiva della fabbrica.
art. 43 d.l.c.p.s. 3 gennaio 1947, n. 1
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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