| Con il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, la disciplina tributaria dei
rapporti internazionali, relativi al trasferimento di tecnologie e
marchi fra partners indipendenti e non, ha ricevuto modificazioni
sostanziali. Da un lato, e' stato definitivamente sancito il
principio dell' imposizione alla fonte dei compensi corrisposti (da
residenti) a non residenti per "l' utilizzazione di marchi di
fabbrica e di commercio, di opere dell' ingegno di invenzioni
industriali e simili", dall' altro e' stato ampliato l' ambito di
applicazione, oggettivo e soggettivo, della disciplina del "transfer
princing". E' invece rimasta immutata la disciplina relativa all'
acquisto, da parte di residenti, di beni immateriali posseduti da non
residenti. Pertanto, salvo che non sia diversamente previsto da
accordi internazionali, il prezzo relativo (corrisposto al non
residente) non e' soggetto ad alcun prelievo e puo' essere
ammortizzato con i criteri previsti dall' art. 69 del D.P.R. n. 597
del 1973, laddove il bene stesso venga destinato ad impieghi
strumentali. Particolarmente articolata risulta la disciplina
relativa al trasferimento del diritto di sfruttamento dei beni
immateriali da soggetti residenti a soggetti non residenti, e
viceversa, integrati in gruppi internazionali. Per avere un quadro
completo di tale disciplina, infatti, occorre tener conto, oltre che
delle disposizioni contentute nel D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897,
anche delle istruzioni diramate dal Ministero delle Finanze con le
circolari 22 settembre 1980, n. 32/2267 e 21 dicembre 1981, n.
42/12/1587, le quali risultano modellate, almeno in gran parte, sul
"Rapporto" presentato dal Comitato fiscale dell' O.C.S.E. nel gennaio
1979. Tale quadro pero' pone problemi di non facile soluzione,
specialmente per quanto riguarda i criteri per la determinazione
della congruita' dei prezzi. Non di rado, infatti, le istruzioni
contenute nelle circolari teste' citate, si allontanano a tal punto
dalla lettera e dalla ratio della norma, da far seriamente dubitare
che ne costituiscano interpretazione attendibile.
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