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145539
IDG831000271
83.10.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cicognani Antonio
Appunti sul concetto di strumentalita' degli immobili appartenenti gli IACP
nota a Cass. sez. I 20 novembre 1981, n. 993
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1185-1201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18204; D23070; D24040
Attraverso l' analisi delle norme che disciplinano la materia si assume che il reddito degli immobili appartenenti alle societa' commerciali ed agli enti commerciali di cui alla lett. b) art. 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 va determinato ai fini IRPEG con i criteri del reddito d' impresa (a costi e ricavi). E cio' anche quando i detti immobili non sia strumentali per l' esercizio dell' impresa, per via della presunzione assoluta contenuta nell' art. 40 d.p.r. n. 597. Ai fini ILOR, invece, l' interpretazione si presenta assai difficoltosa per tutta una serie di antinomie: sembra comunque che si possa propendere per la tassazione catastale quando gli immobili non sono strumentali all' attivita' d' impresa. Per quanto riguarda gli IACP (e le cosiddette societa' immobiliari) occorre precisare che la strumentalita' degli immobili va intesa non in senso aziendalistico, in contrapporto ai cosiddetti beni-oggetto, ma esclusivamente in funzione dello scopo statutario dell' ente: deve esservi, cioe', un nesso di stretta causalita' fra il reddito prodotto dall' utilizzazione dell' immobile e la realizzazione dell' oggetto statutario. Ma anche in senso aziendalistico i detti immobili sono strumentali in quanto nelle imprese di servizi - cui gli IACP sono fiscalmente assimilati - l' oggetto dell' attivita' e' il servizio reso, mentre tutti i beni materiali occorrenti a tal fine sono beni strumentali. Pertanto tutti gli immobili ceduti o amministrati dagli IACP sono strumentali e come tali vanno tassati secondo i criteri del reddito d' impresa sia ai fini IRPEG che ai fini ILOR.
art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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