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| IDG831000271 | |
| 83.10.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cicognani Antonio
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| Appunti sul concetto di strumentalita' degli immobili appartenenti
gli IACP
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| nota a Cass. sez. I 20 novembre 1981, n. 993
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| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1185-1201
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18204; D23070; D24040
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| Attraverso l' analisi delle norme che disciplinano la materia si
assume che il reddito degli immobili appartenenti alle societa'
commerciali ed agli enti commerciali di cui alla lett. b) art. 2
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 va determinato ai fini IRPEG con i
criteri del reddito d' impresa (a costi e ricavi). E cio' anche
quando i detti immobili non sia strumentali per l' esercizio dell'
impresa, per via della presunzione assoluta contenuta nell' art. 40
d.p.r. n. 597. Ai fini ILOR, invece, l' interpretazione si presenta
assai difficoltosa per tutta una serie di antinomie: sembra comunque
che si possa propendere per la tassazione catastale quando gli
immobili non sono strumentali all' attivita' d' impresa. Per quanto
riguarda gli IACP (e le cosiddette societa' immobiliari) occorre
precisare che la strumentalita' degli immobili va intesa non in senso
aziendalistico, in contrapporto ai cosiddetti beni-oggetto, ma
esclusivamente in funzione dello scopo statutario dell' ente: deve
esservi, cioe', un nesso di stretta causalita' fra il reddito
prodotto dall' utilizzazione dell' immobile e la realizzazione dell'
oggetto statutario. Ma anche in senso aziendalistico i detti immobili
sono strumentali in quanto nelle imprese di servizi - cui gli IACP
sono fiscalmente assimilati - l' oggetto dell' attivita' e' il
servizio reso, mentre tutti i beni materiali occorrenti a tal fine
sono beni strumentali. Pertanto tutti gli immobili ceduti o
amministrati dagli IACP sono strumentali e come tali vanno tassati
secondo i criteri del reddito d' impresa sia ai fini IRPEG che ai
fini ILOR.
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| art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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