| Il fissato bollato e' un documento fiscale, essenziale nella
contrattazione di Borsa anche per gli effetti che produce sul piano
civilistico. Infatti, il fissato bollato, firmato dalle parti, e' una
scrittura privata attestante il contratto; se poi e' rilasciato da un
agente di cambio o da altri operatori espressamente autorizzati, la
sua efficacia viene rafforzata dall' essere considerato titolo
esecutivo. Eventuali contraddizioni tra il bollato ed altre scritture
inerenti l' operazione di Borsa vanno risolte con prevalenza del
bollato, se e' titolo esecutivo, ovvero del documento piu' recente in
ordine cronologico. Le societa' fiduciarie non sono tenute ad
emettere il fissato bollato in occasione dell' intestazione o della
disintestazione fiduciaria in forza del mandato, o del contratto
fiduciario atipico, perche' in entrambi i casi non si tratta di
contratto di Borsa qual' e' definito dal r.d. 30.12.1923 n. 3278. Il
documento va redatto dalla fiduciaria per i contratti di riporto e
compravendita stipulati sia per i titoli di proprieta' della
fiduciaria, sia per quelli intestati alla fiduciaria per ocnto di
terzi (fiducianti), ai quali la fiduciaria dara' notizia dell'
operazione, emettendo apposito bollato nei confronti del fiduciante
solo a richiesta di quest' ultimo. Il fiduciante puo' anche vendere
direttamente i titoli intestati alla fiduciaria, dando ordine ad essa
di consegnarli "franco valuta" all' acquirente, sempre che costui non
instauri un nuovo rapporto fiduciario con la fiduciaria medesima.
Questa manterra' l' intestazione dei titoli per conto del nuovo
mandante. La cessione del contratto fiduciario non sembra possibile.
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