Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145552
IDG830900274
83.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Parodi Massimo
La calunnia mediante anonimi: un' occasione per riparlare del binomio fatto tipico ed offesa
Indice pen., an. 17 (1983), fasc. 1, pag. 201-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51203; D60403
Premesso che l' art. 141 c.p.p. (il quale prescrive che gli scritti anonimi "non possono essere uniti agli atti del procedimento e non puo' farsene alcun uso processuale") e' la fonte normativa dalla cui comparazione letterale con l' art. 368 c.p. prendono vita dubbi ed incertezze interpretative, l' A. si sofferma, al fine di tentare una composizione logica delle antinomie e dissonanze scaturenti da un sistematico confronto, in materia di anonimi, tra codice penale e codice di procedura, sulle varie tesi prospettate dalla dottrina nonche' sulle interpretazioni giurisprudenziali, per concludere, in definitiva, che la terapia piu' idonea da consigliare contro la sconveniente consuetudine di "denunziare" anonimamente rimane ancora quella di stimolare la nascita ed il consolidamento di un saldo canone di costume che prepari ed incoraggi a denunciare e testimoniare apertamente; un canone di costume che, se non facile da realizzare, si calerebbe perfettamente nell' ottica di solidarieta' e collaborazione civica che e' sottesa al dettato dell' art. 2 della Costituzione.
art. 368 c.p. art. 141 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati