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145554
IDG830900276
83.09.00276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garbagnati Edoardo
Cessazione della materia del contendere e giudizio di Cassazione
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 4, pag. 601-623
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D422
Premesso che si e' andata sempre piu' consolidando nella giurisprudenza della nostra Corte Suprema l' opinione secondo cui, verificandosi durante il giudizio di cassazione un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, la Cassazione, ove tale fatto risulti acquisito agli atti, lo deve rilevare, anche d' ufficio, e dichiarare cessata, con una sua sentenza, la materia del contendere, pur mancando, tuttavia, una uniformita' di vedute circa le sorti del ricorso per cassazione ed il contenuto del provvedimento che la Corte emana a chiusura del giudizio promosso dal ricorrente, l' A. analizza criticamente l' elaborazione giurisprudenziale della figura e dei casi di cessazione individuando la natura giuridica della cessazione della materia del contendere e gli autentici casi di cessazione. Chiariti questi punti, in ultima analisi, a giudizio dell' A., quando nel corso di un giudizio di cassazione ha luogo uno di quegli eventi che causano la cessazione della materia del contendere, si verifica una situazione processuale equiparabile a quella che si produrrebbe se tale evento avesse avuto luogo prima del processo in primo grado, sicche' il sopravvenire della improponibilita' della domanda originaria, mentre il processo pende davanti alla Cassazione, pur precludendo ogni decisione in merito alla fondatezza del ricorso, determina non il rigetto, ma l' accoglimento del ricorso stesso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per l' oggettiva improponibilita' della domanda dell' attore. Vengono, infine, esaminati altri problemi particolari tra cui quello delle spese processuali una volta cessata la materia del contendere.
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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