| Premesso che si e' andata sempre piu' consolidando nella
giurisprudenza della nostra Corte Suprema l' opinione secondo cui,
verificandosi durante il giudizio di cassazione un fatto idoneo a
determinare la cessazione della materia del contendere, la
Cassazione, ove tale fatto risulti acquisito agli atti, lo deve
rilevare, anche d' ufficio, e dichiarare cessata, con una sua
sentenza, la materia del contendere, pur mancando, tuttavia, una
uniformita' di vedute circa le sorti del ricorso per cassazione ed il
contenuto del provvedimento che la Corte emana a chiusura del
giudizio promosso dal ricorrente, l' A. analizza criticamente l'
elaborazione giurisprudenziale della figura e dei casi di cessazione
individuando la natura giuridica della cessazione della materia del
contendere e gli autentici casi di cessazione. Chiariti questi punti,
in ultima analisi, a giudizio dell' A., quando nel corso di un
giudizio di cassazione ha luogo uno di quegli eventi che causano la
cessazione della materia del contendere, si verifica una situazione
processuale equiparabile a quella che si produrrebbe se tale evento
avesse avuto luogo prima del processo in primo grado, sicche' il
sopravvenire della improponibilita' della domanda originaria, mentre
il processo pende davanti alla Cassazione, pur precludendo ogni
decisione in merito alla fondatezza del ricorso, determina non il
rigetto, ma l' accoglimento del ricorso stesso e la cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata per l' oggettiva improponibilita'
della domanda dell' attore. Vengono, infine, esaminati altri problemi
particolari tra cui quello delle spese processuali una volta cessata
la materia del contendere.
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