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145556
IDG830900278
83.09.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiarloni Sergio
Contrasti tra diritto della difesa e obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 4, pag. 641-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40742
La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 57 e n. 58 del 1979, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 314/12 comma 1 c.c. in relazione all' art. 82 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui fissa il termine perentorio per proporre -con l' inderogabile ausilio di un legale - opposizione contro il decreto di adottabilita' del minore, senza prevedere alcuna dilazione nei confronti di coloro che devono chiedere il gratuito patrocinio e senza far salvi, mediante interruzione del termine, gli effetti dell' opposizione tempestivamente proposta di persona dagli interessati. L' A., premesso che il dictum della Corte suscita un senso di insoddisfazione e di perplessita', esamina criticamente e costruttivamente i singoli problemi in materia alla luce delle interpretazioni dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali, rimproverando a queste ultime un eccessivo formalismo ed evidenziando come le stesse chiusure formalistiche siano, almeno parzialmente, il frutto di un fine "obliquo" perseguito dalla Corte di Cassazione in una sorta di riflesso di autodifesa contro la semiparalisi indotta dall' aumento incontrollato dei ricorsi. Se cosi' stanno le cose emerge chiaramente che nel caso esaminato (e certamente non soltanto in questo) alle ragioni della battaglia contro il formalismo si intrecciano strettamente le ragioni della battaglia per le riforme legislative atte anche a prevedere filtri di vario tipo onde evitare simili fenomeni di congestione.
art. 314/12 comma 1 c.c. art. 82 c.p.c. art. 125 comma 2 c.p.c. art. 157 c.p.c. art. 182 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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