| Premesso che, nell' ambito della Commissione ministeriale incaricata
di predisporre lo schema di delega legislativa per la riforma del
processo civile, la sottocommissione milanese ha disegnato il modello
ordinario di processo (cioe' la "regola") e quella romana i modelli
speciali (cioe' l' "eccezione"), l' A. si propone di analizzare
questi ultimi secondo, pero', una particolare chiave di lettura.
Respinto l' angolo visuale del principio di oralita' e criticata la
formula "tutela giurisdizionale differenziata" la cui sottesa e
discussa problematica, tuttavia, non puo' essere liquidata in quanto
evidenzia da un lato, l' esigenza di conseguire una tutela
giurisdizionale effettiva per cui a bisogni diversi devono
corrispondere forme diverse di tutela e, dall' altro, la necessita'
di evitare che la giustizia "si frantumi o si polverizzi in una
miriade di procedure particolari" allargando cosi' l' area dei
privilegi processuali acquisiti dagli utenti della giustizia
(appartengano essi alle classi dominanti od alle classi emergenti),
lo stesso A., per giungere ad una migliore articolazione delle
ragioni che giustificano l' eccezione nei confronti della regola e,
quindi, ad una maggiore consapevolezza della necessita' di schemi
speciali di tutela, amplia la prospettiva tradizionale ed inquadra la
problematica in questione in un contesto europeo, precisando quali
sono in concreto i parametri che stanno emergendo a livello europeo,
suscettibili di applicazione al tema in esame, e che possono essere
disposti sull' intelaiatura del "processo equo", il quale costituisce
la vera chiave di lettura del progetto. I predetti parametri
consentono, infatti, di porre a raffronto il singolo meccanismo
processuale con quel modello di processo civile che va emergendo a
livello europeo, per stabilire se esso corrisponda al maximum
standard o realizzi, quanto meno, il minimum standard di tutela ed,
in secondo luogo, di apprezzare il singolo processo speciale non
tanto in se, quanto in rapporto al complessivo sistema processuale
nel quale e' inserito. Svolta in questa prospettiva la sua indagine
sui riti speciali previsti nel disegno di legge, l' A., nell' ultima
parte della relazione analizza anche il nuovo assetto della giustizia
civile in rapporto a procedimenti non giurisdizionali, o meglio, piu'
propriamente a strumenti non tanto "sostitutivi" quanto "alternativi"
alla giurisdizione, perche' permettono di conseguire pure risultati
non perseguibili normalmente attraverso i processi giurisdizionali.
| |