| A giudizio dell' A., l' opposizione non seguita dalla produzione in
giudizio del documento del decreto ingiuntivo contenente la relazione
di notifica deve essere dichiarata inammissibile e non improcedibile
perche' non la produzione del relativo documento ma la notificazione
del decreto e' condizione di ammissibilita' dell' opposizione, la cui
funzione e' di controllare la giustizia di un decreto efficace, non
di accertare l' inefficacia di un decreto che tale e' divenuto per
non essere stato notificato a norma dell' art. 644 c.p.c.. La
sentenza annotata esclude esattamente che l' opposizione sia
necessaria nell' ipotesi di cui all' art. 644, ma non esclude, con
altrettanta chiarezza, che l' ingiunto, anziche' dar vita al
procedimento di cui all' art. 188 disp. att. c.p.c., sia libero di
scegliere la via dell' opposizione ex art. 645; anzi, sostenendo che
la produzione della copia del decreto opposto e' "intesa a
dimostrare, sia pure a posteriori, l' inesistenza del giudicato
interno", sembra supporre che, in mancanza di tale produzione, la
dichiarazione di inammissibilita' dell' opposizione abbia per effetto
di produrre il passaggio in giudicato del decreto: cosi' come accade
quando, notificato tempestivamente il decreto, l' opposizione del
debitore e' dichiarata inammissibile, perche' non proposta nel
termine di legge. Al contrario, poiche' la questione attinente all'
osservanza, da parte del creditore, dell' art. 644 c.p.c. e'
pregiudiziale rispetto a quella concernente il rispetto del termine
di notifica dell' atto di opposizione, sembra chiaro che, ove non sia
acquisita al processo la prova documentale della notifica del
decreto, l' opposizione deve essere dichiarata inammissibile e, cio'
nonostante, il decreto non puo' essere dichiarato esecutivo ai sensi
dell' art. 647 perche' altrimenti si verrebbe, oltretutto, ad
attribuire assurdamente all' opposizione, ancorche' inammissibile, un
effetto equivalente a quello della notifica del decreto d'
ingiunzione prescritta dall' art. 644.
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