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145565
IDG830900290
83.09.00290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rosin Giuseppe
Obblighi di impedire reati, obblighi di impedire l' evento, obbligo di impedire fatti rivolti contro l' ordine pubblico militare
Rass. giust. mil., an. 9 (1983), fasc. 1-2, pag. 31-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5501; D5511
In deroga al principio per il quale la persona, cui non siano attribuite funzioni di polizia, di regola altro dovere non ha verso l' ordinamento penale se non quello - a contenuto negativo - di astenersi dal porre in essere fatti costituenti reato, nella normativa disciplinare e penale militare si rinvengono disposizioni, che, per il militare, configurano situazioni giuridiche consistenti in doveri - a contenuto positivo - di attivarsi per impedire la realizzazione di illeciti penali, e che nel loro insieme sembrano accreditare la concezione di un suo non trascurabile ruolo di salvaguardia dell' ordinamento penale nei confronti delle attivita' che ne violino i precetti. L' A. analizza tali obblighi orientati a tutela dell' ordinamento penale e della sicurezza "del posto, della nave o dell' aeromobile" individuandone, attraverso la normativa (anche del regolamento di disciplina) che li contempla, configurazione, limiti e sanzioni per il caso di inosservanza.
art. 40 comma 2 c.p. art. 44 c.p.mil.p. art. 138 c.p.mil.p. l. 11 luglio 1978, n. 382
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