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145568
IDG830900302
83.09.00302 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Messina Rino
Che fine ha fatto l' insubordinazione?
nota a App. mil. 29 settembre 1982 App. mil. 10 giugno 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 65-70
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5512
L' A. prende spunto dalle due decisioni annotate per un esame della situazione che si e' venuta a creare a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l' illegittimita' della parte sanzionatoria degli artt. 186 e 189 c.p.mil.p., eliminando le sfasature tra le ipotesi di insubordinazione contro superiore ufficiale e non ufficiale. Esaminato criticamente l' orientamento della Corte Costituzionale, l' A. affronta il tema della punibilita' delle condotte violente, ingiuriose o minacciose verso un superiore, constatato che le fattispecie di insubordinazione sono state totalmente disattivate. Ritiene che, attualmente, le condotte qualificabili precedentemente come insubordinate devono essere investite dalle norme penali militari contro la persona "ut sic". Sotto il profilo processuale la contestazione dell' accusa dovra', sin dal promovimento dell' azione penale, avvenire ex artt. 222, 223, 226, 229 c.p.mil.p..
art. 186 c.p.mil.p. art. 189 c.p.mil.p. art. 222 c.p.mil.p. art. 223 c.p.mil.p. art. 226 c.p.mil.p. art. 229 c.p.mil.p. C. Cost. 24 maggio 1979, n. 26 C. Cost. 27 maggio 1982, n. 103
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