| L' A. riferisce che con apposito provvedimento il governo ha ampliato
la sfera delle deroghe al segreto bancario stabilendo ipotesi e
circostanze piu' precise in cui il fisco puo' acquisire elementi
relativi a rapporti bancari di contribuenti evasori ed estendendo
dette deroghe all' IVA. Alle banche gli uffici finanziari potranno
chiedere copia dei conti correnti e, tramite questionari, ulteriori
elementi relativi ai rapporti tra banca e cliente; le banche sono
tenute a rispondere e l' ufficio potra' comunque oramai accedere
direttamente presso le banche stesse per verificare l' esattezza e
completezza delle risposte. Con il provvedimento in questione il
legislatore ha inteso tutelare sia i "terzi" (escludendo che le
richieste di dati e notizie possano riguardare soggetti diversi da
quelli nei cui confronti si svolge l' accertamento e che i dati
acquisiti possano essere utilizzati nei rapporti con i "terzi") sia
l' interesse dell' amministrazione (presumendo che costituiscano
redditi i movimenti sui conti correnti bancari in ordine ai quali il
contribuente, interpel lato dall' ufficio, non abbia fornito l'
indicazione delle causali e del beneficiario). Illustrata l'
articolazione pratica del nuovo provvedimento, l' A. si sofferma
sulle discipline vigenti in materia in altri Stati (Francia, Belgio,
Germania, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti, Olanda), descrivendo i
caratteri salienti.
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