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145576
IDG831000368
83.10.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marcelli Arnaldo
L' indennita' integrativa speciale non e' tassabile con l' imposta sul reddito delle persone fisiche
nota a Comm. I grado Rimini 3 aprile 1982 n. 227
Comm. trib. centr., an. 14 (1982), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 880-882
D202; D23060; D1431; D74404
L' A. dissente dalla tesi, sostenuta nella decisione in rassegna, secondo cui l' indennita' integrativa speciale concessa ai dipendenti statali con legge n. 324 del 1959 a compenso della svalutazione monetaria non sarebbe assoggettabile ad IRPEF in quanto non costituirebbe reddito. Dato atto alla pronuncia annotata di aver sollevato il problema reale del progressivo indebolimento della capacita' d' acquisto dei redditi sotto l' incalzare dell' inflazione per effetto del progressivo aumento dell' aliquota dell' impota cui non corrisponde un' effettiva maggiore ricchezza, ma solo una piu' consistente massa cartacea, l' A. osserva che tale fenomeno (c.d. "fiscal drag") riguarda tutti i redditi, che ne risentono gli effetti perniciosi. Il problema non puo' pertanto essere risolto limitatamente ai pubblici dipendenti (la cui indennita' integrativa speciale deve ritenersi concorra a formare il reddito imponibile ai fini dell' IRPEF), ma con l' adozione di un provvedimento di carattere generale, da adottarsi a vantaggio di tutti i redditi interessati all' imposizione tributaria.
art. 1 comma 3 lett. C l. 27 maggio 1959 n. 324 art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 53 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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