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145583
IDG831000376
83.10.00376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Cenisio
Brevi considerazioni sulla caduta della "pregiudiziale tributaria"
Comm. trib. centr., an. 14 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 1153-1157
D2191; D538; D6001
Secondo l' A. la negativa esperienza italiana in materia di repressione dei reati tributari deve imputarsi soprattutto alla regola della c.d. "pregiudiziale tributaria" che, subordinando l' inizio dell' azione penale ai lunghi tempi di smaltimento delle procedure amministrative di accertamento e dei processi tributari, ha assicurato ai trasgressori una quasi totale impunita'. Svolta una breve indagine storica sull' istituto, implicante la configurazione del previo accertamento definitivo come condizione di procedibilita' dell' azione penale e -secondo parte della dottrina e giurisprudenza- anche come condizione obiettiva di punibilita', l' A. osserva che con la riforma tributaria la regola della pregiudiziale aveva trovato una piu' convincente giustificazione nel fatto che la giurisdizione sulle controversie tributarie in tema di imposte dirette e di IVA e' stata attribuita ad un giudice speciale e completamente sottratta al giudice ordinario. La nuova configurazione di varie ipotesi criminose prevista dalla legge n. 516 del 1982, tale che la decisione sulla loro esistenza non deve dipendere dalla risoluzione di una controversia tributaria particolarmente complessa e che tale controversia si presenta per la sua "facilita'" immediatamente attribuibile alla competenza del giudice penale, ha avuto come naturale conseguenza la soppressione della pregiudiziale tributaria.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 l. 7 agosto 1982, n. 516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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