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| IDG831000376 | |
| 83.10.00376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zoppis Cenisio
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| Brevi considerazioni sulla caduta della "pregiudiziale tributaria"
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| Comm. trib. centr., an. 14 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 1153-1157
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| D2191; D538; D6001
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| Secondo l' A. la negativa esperienza italiana in materia di
repressione dei reati tributari deve imputarsi soprattutto alla
regola della c.d. "pregiudiziale tributaria" che, subordinando l'
inizio dell' azione penale ai lunghi tempi di smaltimento delle
procedure amministrative di accertamento e dei processi tributari, ha
assicurato ai trasgressori una quasi totale impunita'. Svolta una
breve indagine storica sull' istituto, implicante la configurazione
del previo accertamento definitivo come condizione di procedibilita'
dell' azione penale e -secondo parte della dottrina e giurisprudenza-
anche come condizione obiettiva di punibilita', l' A. osserva che con
la riforma tributaria la regola della pregiudiziale aveva trovato una
piu' convincente giustificazione nel fatto che la giurisdizione sulle
controversie tributarie in tema di imposte dirette e di IVA e' stata
attribuita ad un giudice speciale e completamente sottratta al
giudice ordinario. La nuova configurazione di varie ipotesi criminose
prevista dalla legge n. 516 del 1982, tale che la decisione sulla
loro esistenza non deve dipendere dalla risoluzione di una
controversia tributaria particolarmente complessa e che tale
controversia si presenta per la sua "facilita'" immediatamente
attribuibile alla competenza del giudice penale, ha avuto come
naturale conseguenza la soppressione della pregiudiziale tributaria.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
l. 7 agosto 1982, n. 516
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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