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145595
IDG831000392
83.10.00392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papi Luigi
La definizione per condono delle pendenze in materia di imposte di registro, successioni e donazioni, ipotecarie e catastali
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 9, pag. 2514-2526
D2195; D23105; D23104; D23114; D23115; D23244; D23245
L' A. osserva che nel settore delle tasse ed imposte indirette sugli affari, esclusa l' IVA, la possibilita' di definire in maniera agevolata le pendenze ottenendo il condono e' consentita con modalita' diverse a seconda del tipo di tributo, di controversia pendente e di precedente comportamento del Fisco e del contribuente. Esamina in particolare i seguenti argomenti: istanze di definizione; sospensione dei termini di impugnativa pendenti e proroga dei termini per l' accertamento in scadenza; fattispecie per le quali la definizione avviene con modalita' particolari; situazioni particolari relative a determinati soggetti suscettibili di influenzare le modalita' di liquidazione del tributo in sede applicativa del condono; condizioni per fruire della definizione sulla base del valore dichiarato aumentato del 20%; fattispecie particolari.
d.l. 10 luglio 1982 n. 429 l. 7 agosto 1982 n. 516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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