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145605
IDG831000406
83.10.00406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 5 febbraio 1982 n. 660
Rass. mens. imp. dr., an. 31 (1982), fasc. 9, pag. 716
D2151; D2144; D31352
L' A. esprime perplessita' in merito alla pronuncia della Corte di Cassazione che ha escluso nei riguardi del curatore fallimentare sia l' obbligo di effettuare le ritenute in qualita' di sostituto d' imposta sia quello di accantonare, esaurite le operazioni di liquidazione dell' attivo fallimentare, le somme relative agli oneri tributari derivanti dall' emergenza di plusvalenze tassabili, riconoscendo solo l'obbligo di presentare la dichirazione della situazione patrimoniale conseguente alla chiusura del fallimento. Secondo l' A. la pronuncia ha risolto sbrigativamente un problema degno di ben altro approfondimento.
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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