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145615
IDG831000418
83.10.00418 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 14 aprile 1982 n. 2233
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 241
D23103; D23104; D2158; D31160
L' A. osserva che, pur essendo stata pronunciata in relazione alla previgente disciplina dell' imposta di registro, conserva validita' la sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato, per il caso di cessione di azienda comprensiva di mobili ed immobili per prezzo unico, l' applicabilita' dell' aliquota immobiliare anche al valore accertato per l' avviamento e l' irrilevanza di un eventuale concordato separato intervenuto per la definizione di detto valore. In merito alla specifica normativa recata in materia dal decreto n. 634 del 1972 sull' imposta di registro, l' A. precisa che rientrano nella sua sfera di applicazione in generale tutti i contratti aventi per oggetto beni mobili ed immobili (anche quelli con effetti obbligatori), nonche' i contratti relativi a beni immobili soggetti ad aliquote diverse. Per escludere la tassazione con l' aliquota piu' elevata assume valore determinante la terminologia usata nell' atto.
art. 46 comma r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 22 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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