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145616
IDG831000419
83.10.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 7 giugno 1982 n. 3442
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 252
D2171; D2175; D40754
Circa il principio della sanatoria dell' atto nullo per raggiungimento dello scopo (del quale la sentenza in rassegna esclude l' applicabilita' nel caso di costituzione in giudizio del contribuente a seguito della comunicazione dell' avviso di fissazione di udienza nel caso di improcedibilita' dell' appello dell' ufficio), l' A. ricorda che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la comunicazione dell' avviso di fissazione d' udienza ai fini dell' applicazione del principio stesso nei casi seguenti: mancata notifica da parte della segreteria della commissione di I grado dell' appello dell' ufficio presentato ritualmente al contribuente comparso in giudizio solo a seguito della comunicazione dell' avviso in argometo; deposito presso la segreteria della Commissione Centrale (anziche' presso quella della commissione di II grado) e mancata notifica al contribuente del ricorso dell' ufficio.
art. 156 c.p.c. art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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