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| IDG831000419 | |
| 83.10.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 7 giugno 1982 n. 3442
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 252
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| D2171; D2175; D40754
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| Circa il principio della sanatoria dell' atto nullo per
raggiungimento dello scopo (del quale la sentenza in rassegna esclude
l' applicabilita' nel caso di costituzione in giudizio del
contribuente a seguito della comunicazione dell' avviso di fissazione
di udienza nel caso di improcedibilita' dell' appello dell' ufficio),
l' A. ricorda che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
ritenuto irrilevante la comunicazione dell' avviso di fissazione d'
udienza ai fini dell' applicazione del principio stesso nei casi
seguenti: mancata notifica da parte della segreteria della
commissione di I grado dell' appello dell' ufficio presentato
ritualmente al contribuente comparso in giudizio solo a seguito della
comunicazione dell' avviso in argometo; deposito presso la segreteria
della Commissione Centrale (anziche' presso quella della commissione
di II grado) e mancata notifica al contribuente del ricorso dell'
ufficio.
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| art. 156 c.p.c.
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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