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145618
IDG831000421
83.10.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. II 12 novembre 1981 n. 6010
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 260
D23154; D23150
L' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui nel caso di acquirenti di bene o committente di servizio che non sia soggetto passivo di IVA la previa fatturazione non e' essenziale ai fini dell' esercizio del diritto di rivalsa, con la conseguenza che nel caso di acconto l'obbligo di pagare l' IVA per rivalsa nasce al momento del pagamento del parziale corrispettivo. Rilevate le complicazioni derivanti dall' obbligo tributario (introdotto dal I novembre 1974) di fatturazione nel giorno di effettuazione dell' operazione e dal diritto civilistico del debitore al rilascio della quietanza, l' A. osserva che nel caso in cui acquirente o committente sia un soggetto IVA la fattura e' necessaria anche quale titolo documentale per esercitare il diritto alla detrazione; tale soggetto ha pertanto diritto a ricevere subito fattura con IVA.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 41 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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