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| IDG831000424 | |
| 83.10.00424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pansieri Silvia
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| Ancora in tema di fusione per incorporazione senza cambio di azioni
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 101-118
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3125; D23063; D23073; D24043; D312207
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| Affrontando i numerosi problemi fiscali connessi al particolare tipo
di fusione denominata "fusione per incorporazione senza cambio di
azioni" (tuttora priva di una sistemazione definitiva ed oggetto di
interventi dottrinali e giurisprudenziali spesso contraddittori), l'
A. precisa anche l' incorporante non puo' ne' iniziare un nuovo ciclo
di ammortamento ordinario dei cespiti provenienti dall' incorporata
ne' stanziare nuovi ammortamenti anticipati, ma puo' e deve
proseguire gli ammortamenti ordinari gia' iniziati dall' incorporata
e, se ne ricorrono le circostanze, puo' completare gli ammortamenti
anticipati che l' incorporata non ha potuto stanziare a causa della
fusione. Dalla data dell' operazione occorrera' fare riferimento al
maggior valore costituito dal costo piu' l' incremento per l'
applicazione dei coefficienti di ammortamento ordinario (e se del
caso anticipato) ed in occasione di futuri realizzi dei beni
rivalutati. Individuato il concetto di "patrimonio netto delle
societa' incorporate" con riferimento all' ultimo valore fiscalmente
riconosciuto del patrimonio, cioe' al valore dato dalle attivita',
dedotti passivita' e fondi costituiti a fronte di passivita' e fondi
costituiti a fronte di passivita' ed oneri specifici, l' A. precisa
che i fondi in sospensione d' imposta, privi di riconoscimento
fiscale, in occasione della fusione vengono -con metodologia
equivalente ai fini fiscali a quella della rivalutazione- considerati
in tutto od in parte gia' tassati, fino a concorrenza del "nuovo"
costo fiscalmente riconosciuto dato dal valore di bilancio della
partecipazione. Premesso che il costo di bilancio della
partecipazione rappresenta il costo di acquisto dei beni dell'
incorporata, in merito al trattamento tributario dell' eventuale
differenza negativa (perdita) o positiva (utile) emergente in capo
all' incorporante dalla fusione, l' A. precisa che l' iscrizione dei
beni suddetti nel bilancio dell' incorporante deve avvenire sulla
base del costo di acquisto e conclude che l' allineamento dei due
valori suddetti non puo' portare, in base ai principi generali, all'
evidenziazione di alcuna plusvalenza tassabile.
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| art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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