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145620
IDG831000424
83.10.00424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pansieri Silvia
Ancora in tema di fusione per incorporazione senza cambio di azioni
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 101-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3125; D23063; D23073; D24043; D312207
Affrontando i numerosi problemi fiscali connessi al particolare tipo di fusione denominata "fusione per incorporazione senza cambio di azioni" (tuttora priva di una sistemazione definitiva ed oggetto di interventi dottrinali e giurisprudenziali spesso contraddittori), l' A. precisa anche l' incorporante non puo' ne' iniziare un nuovo ciclo di ammortamento ordinario dei cespiti provenienti dall' incorporata ne' stanziare nuovi ammortamenti anticipati, ma puo' e deve proseguire gli ammortamenti ordinari gia' iniziati dall' incorporata e, se ne ricorrono le circostanze, puo' completare gli ammortamenti anticipati che l' incorporata non ha potuto stanziare a causa della fusione. Dalla data dell' operazione occorrera' fare riferimento al maggior valore costituito dal costo piu' l' incremento per l' applicazione dei coefficienti di ammortamento ordinario (e se del caso anticipato) ed in occasione di futuri realizzi dei beni rivalutati. Individuato il concetto di "patrimonio netto delle societa' incorporate" con riferimento all' ultimo valore fiscalmente riconosciuto del patrimonio, cioe' al valore dato dalle attivita', dedotti passivita' e fondi costituiti a fronte di passivita' e fondi costituiti a fronte di passivita' ed oneri specifici, l' A. precisa che i fondi in sospensione d' imposta, privi di riconoscimento fiscale, in occasione della fusione vengono -con metodologia equivalente ai fini fiscali a quella della rivalutazione- considerati in tutto od in parte gia' tassati, fino a concorrenza del "nuovo" costo fiscalmente riconosciuto dato dal valore di bilancio della partecipazione. Premesso che il costo di bilancio della partecipazione rappresenta il costo di acquisto dei beni dell' incorporata, in merito al trattamento tributario dell' eventuale differenza negativa (perdita) o positiva (utile) emergente in capo all' incorporante dalla fusione, l' A. precisa che l' iscrizione dei beni suddetti nel bilancio dell' incorporante deve avvenire sulla base del costo di acquisto e conclude che l' allineamento dei due valori suddetti non puo' portare, in base ai principi generali, all' evidenziazione di alcuna plusvalenza tassabile.
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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