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145621
IDG831000425
83.10.00425 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzini A.
Sulle conseguenze anche ai fini dell' imposizione diretta del nuovo indirizzo della Cassazione in tema di rimborso IVA nel caso di condanna alle spese processuali a favore del Procuratore distrattario della parte vittoriosa
nota a Cass. sez. un. 12 giugno 1982 n. 3544
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 280-282
D23154; D21801; D23068; D23063; D4042
Nel segnalare, in quanto risolutiva di un contrasto giurisprudenziale, la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il soccombente e' tenuto a corrispondere al difensore distrattario della parte vittoriosa anche l' IVA dovuta in via di rivalsa per la prestazione professionale svolta, l' A. osserva che il difensore distrattario deve fatturare nei confronti del proprio cliente i corrispettivi pagatigli dal soccombente, precisando che l' IVA e' stata corrisposta dallo stesso in forza del provvedimento di distrazione, mentre rilascia al soccombente una ricevuta senza IVA. Ai fini dell' imposizione diretta la parte vittoriosa che sia possessore di reddito d' impresa non puo' detrarre dallo stesso l' importo della parcella del difensore (non essendone rimasto inciso). La ritenuta d' acconto prevista per le prestazioni di lavoro autonomo va operata solo se la procedura di liquidazione della parcella avviene a cura del cliente e non invece nel caso di distrazione (che da' luogo ad un' obbligazione di fonte processuale e non negoziale). Secondo l' A. il soccombente che possieda un reddito d' impresa puo' detrarre dallo stesso la somma pagata al difensore distrattario, sempreche' l' oggetto della causa perduta sia inerente all' esercizio dell' impresa.
art. 93 c.p.c. art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 91 c.p.c. art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 61 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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