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| IDG831000425 | |
| 83.10.00425 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pizzini A.
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| Sulle conseguenze anche ai fini dell' imposizione diretta del nuovo
indirizzo della Cassazione in tema di rimborso IVA nel caso di
condanna alle spese processuali a favore del Procuratore distrattario
della parte vittoriosa
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| nota a Cass. sez. un. 12 giugno 1982 n. 3544
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 280-282
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| D23154; D21801; D23068; D23063; D4042
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| Nel segnalare, in quanto risolutiva di un contrasto
giurisprudenziale, la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha
stabilito che il soccombente e' tenuto a corrispondere al difensore
distrattario della parte vittoriosa anche l' IVA dovuta in via di
rivalsa per la prestazione professionale svolta, l' A. osserva che il
difensore distrattario deve fatturare nei confronti del proprio
cliente i corrispettivi pagatigli dal soccombente, precisando che l'
IVA e' stata corrisposta dallo stesso in forza del provvedimento di
distrazione, mentre rilascia al soccombente una ricevuta senza IVA.
Ai fini dell' imposizione diretta la parte vittoriosa che sia
possessore di reddito d' impresa non puo' detrarre dallo stesso l'
importo della parcella del difensore (non essendone rimasto inciso).
La ritenuta d' acconto prevista per le prestazioni di lavoro autonomo
va operata solo se la procedura di liquidazione della parcella
avviene a cura del cliente e non invece nel caso di distrazione (che
da' luogo ad un' obbligazione di fonte processuale e non negoziale).
Secondo l' A. il soccombente che possieda un reddito d' impresa puo'
detrarre dallo stesso la somma pagata al difensore distrattario,
sempreche' l' oggetto della causa perduta sia inerente all' esercizio
dell' impresa.
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| art. 93 c.p.c.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 91 c.p.c.
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 61 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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