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145623
IDG831000427
83.10.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. un. 5 ottobre 1982 n. 5115
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 296
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21831; D21901; D23158; D23107; D23117
L' A. osserva che con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione riconferma la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale in materia di tributi sugli affari gli interessi moratori di cui alla legge n. 29 del 1961 sono dovuti anche sulla soprattassa con decorrenza dal giorno in cui la sanzione sia divenuta esigibile. Il principio non e' applicabile in materia di IVA, per le cui soprattasse e pene pecuniarie il legislatore ha previsto espressamente ammontare e decorrenza degli interessi.
art. 61 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 l. 26 gennaio 1961 n. 29
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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