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145634
IDG831000439
83.10.00439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. Centr. sez. XVI 11 aprile 1980 n. 1173
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 316-317
D23105; D2171; D2175
Condividendo la tesi giurisprudenziale secondo cui la controversia di valutazione pendente davanti alle commissioni tributarie, relativa ad un trasferimento immobiliare, non puo' essere sospesa in pendenza del giudizio civile o penale avente per oggetto la nullita' od annullabilita' dell' atto, l' A. precisa che l' imposta di registro puo' essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, solo a condizione che l' atto sia dichiarato nullo od annullabile con la sentenza emessa in contraddittorio con l' Amministrazione finanziaria e passata in giudicato, che la causa non sia imputabile alle parti contraenti e che l' atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
art. 36 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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