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145644
IDG831000451
83.10.00451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. Centr. sez. VI 3 dicembre 1981 n. 5115
Riv. leg. fisc., an. 77 (1982), fasc. 9, pag. 1721
D23248
Commentando la decisione della Commissione tributaria centrale che ha equiparato ai fini sanzionatori l' ipotesi di ritardo della richiesta da parte del notaio della formalita' di trascrizione di atto rogato a quella di omissione, l' A. osserva che secondo il coincidente orientamento della Corte di Cassazione e del Ministero delle Finanze, qualora la tardiva richiesta di trascrizione si presenti come tardiva presentazione al Conservatore dei registri immobiliari delle note di trascrizione per l' avvenuto assolvimento della relativa imposta presso l' ufficio del registro, e' applicabile la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000 di cui al comma 2 dell' art. 17 del decreto n. 635 del 1972.
art. 2671 c.c. art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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