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Documento


145660
IDG830900243
83.09.00243 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrato Dino
Arte od oscenita'?
nota a App. Roma 15 aprile 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 428-432
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51710; D51711
Nei moderni messaggi a funzione estetica l' artisticita', la quale, malgrado l' oscenita' dei contenuti, rende non penalmente censurabile un' opera, presuppone un codice. Esso e' l' insieme delle regole combinatorie dei segni pertinenti al sistema semiotico scelto, cui corrisponde un sistema strutturato in base alla conoscenza del codice usato da parte del destinatario. Escluso l' idealismo crociano, i prodotti dell' arte contemporanea possono venire giudicati soltanto col ricorso allo strutturalismo. Tale indirizzo filosofico-estetico, non accettando regole assolute e generali dell' arte, attraverso una analisi sincronica e diacronica, insegna a comprendere i segni peculiari di ogni singolo linguaggio artistico. Il giudice penale puo' avvalersi dell' ausilio di un perito, dato che negli ultimi decenni la struttura delle opere si e' fatta sempre piu' aperta, lasciando un ampio margine di opinabilita' alla interpretazione, che deve essere integrata dalla fantasia del fruitore. La validita' di un' opera si ravvisa nell' espressione di un significato nuovo e qualitativamente pregevole attraverso un complesso organico di segni. Se il contesto semantico invece e' povero, frammentario e disorganico, l' informazione quasi nulla veicolata contraddistingue un lavoro fallito o solipsistico. Percio' vengono condannati lavori condizionati ad una preordinata tesi politica o destinati solamente a suscitare volgari sensazioni sessuali.
art. 528 c.p. art. 529 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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